Urbanistica

Semplificazioni/3. Piccoli interventi liberi dall'autorizzazione paesaggistica: primo sì al decreto

di Mauro Salerno

Addio all'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di miglioramento energetico, sismico o destinati all'eliminazione di barriere architettoniche (inclusi gli ascensori) che non alterano l'aspetto degli edifici. Niente nullaosta anche per tende o insegne a corredo dei negozi, opere da realizzare nel sottosuolo, installazione di pannelli solari/fotovoltaici sul tetto e ancora sostituzione di cancelli e recinzioni o realizzazione di strutture temporanee per manifestazioni ed eventi che non superino la durata di 120 giorni.

Con un decreto varato in via preliminare ieri dal Consiglio dei ministri arriva finalmente a traguardo l'obiettivo di liberalizzare tutta una serie di piccoli interventi di nessun impatto per il paesaggio e che invece erano sottoposti alle defatiganti procedure dell'autorizzazione paesaggistica. Con lo stesso decreto, previsto dal cosiddetto decreto Cultura (Dl 83/2014 , poi modificato anche dal decreto Sblocca Italia) tutta una serie di interventi, suscettibile di determinare un impatto lieve sul contesto, viene invece assoggettata a un nullaosta semplificato, da rilasciare nel termine «tassativo» di 60 giorni. In tutto si tratta di 31 interventi completamente liberalizzati e 42 tipologie di opere promosse a un regime di autorizzazione rapida, per i quali insieme alla corsia preferenziale vengono anche previsti un modello standard per presentare la richiesta e una scheda di relazione paesaggistica semplificata, che sarà l'unico modello da presentare a corredo dell'istanza.

Gli elenchi degli interventi "liberi" e di quelli a nullaosta semplificati sono contenuti in due allegati («A» e «B») del decreto che indicano nel dettaglio la tipologie di opere sottoposte a uno o all'altro regime. Tra i principali interventi sottoposti al regime semplificato figurano anche le opere che comportano aumenti di volume fino al 10% degli edifici che non alterano le caratteristiche del fabbricato, gli interventi antisismici, di miglioramento energetico o anti barriere-architettoniche che comportano innovazione sulla sagoma dell'edificio e anche la realizzazione di tettoie, porticati, chiostri da giardino permanenti, purché non superino la superficie di 30 mq. Nell'elenco anche opere a servizio di capannoni o dehors di ristoranti.

Per tutto questo questo tipo di attività e le molte altre descritte nell'allegato «B» del decreto, che include anche l'installazione di antenne per le Tlc non superiori a 6 metri sui tetti degli edifici, scatta l'iter semplificato. L'amministrazione (Regione, Comune, ente parco ecc.) ha 30 giorni per valutare la compatibilità paesaggistica dell'intervento. Può chiedere solo una volta eventuali integrazioni documentali che sospendono il termine. L'intero procedimento deve concludersi in 60 giorni. Al termine di questo periodo, senza che venga comunicato alcun provvedimento, scatta il silenzio-indampimento sanzionabile sia in termini di ritardo che di responsabilità dei funzionari pubblici. Eliminata anche la necessità di una verifica preliminare di compatibilità urbanistico-edilizia dell'intervento.

Oltre agli «interventi di lieve entità» il regime semplificato riguarderà anche le domande di rinnovo per le autorizzazioni scadute da non più di un anno e relativi a interventi eseguiti solo in parte. Anche le istanze rinnovate avranno un'efficacia di cinque anni, con possibilità di chiudere i lavori cominciati in tempo entro i 12 mesi successivi alla scadenza naturale del permesso.

I decreto si occupa poi anche dei casi in cui l'autorizzazione paesaggistica si accompagni alla richiesta di un titolo edilizio (Cila, Scia o permesso di costruire) oppure al caso in cui il nullaosta paesistico riguardi un intervento su un bene tutelato dal punto vista storico-architettonico. In questi casi si presenterà una domanda unica e la risposta della Pa dovrà esaurire tutti i procedimenti in un colpo solo. In caso di "trasgressioni" (ad esempio interventi di lieve entità eseguiti senza autorizzazione, neppure semplificata) la remissione in pristino sarà l'ultima ratio. Prima bisognerà valutare la possibilità di interventi correttivi capaci di guadagnarsi l'autorizzazione.

Il governo stima che dalla liberalizzazione e semplificazione delle autorizzazioni paesaggistiche deriverà il dimezzamento dei carichi degli uffici che «potranno così concentrare le risorse scarse nell'esame approfondito e serio (e quindi anche tempestivo) degli interventi capaci di un effettivo impatto negativo sui beni tutelati».

Quanto all'applicazione, il nuovo regolamento (che abroga il precedente Dpr 139/2010) si applicherà da subito in tutte le Regioni a statuto ordinario. I territori a statuto speciale avranno 180 giorni di tempo per emanare norme proprie ispirate ai principi del decreto. Le norme sugli interventi liberi si applicano comunque da subito «in tutto il territorio nazionale».

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