Urbanistica

Cassazione: anche per le griglie di aerazione dei garage si paga la Tosap

di Pietro Verna

Le griglie di areazione di garage collocati al di sotto del suolo pubblico sono assoggettate alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche- Tosap (Corte di Cassazione, Sezione VI- ordinanza 1° giugno 2016, n. 11449). Con l'enunciazione di questo principio il Supremo Collegio ha rigettato il ricorso proposto contro la sentenza della Commissione tributaria regionale di Firenze, che aveva dichiarato la legittimità dell' avviso di accertamento per l'occupazione di suolo pubblico determinata dall'apposizione di griglie di areazione di un garage condominiale sotterraneo poste su aree già in precedenza di proprietà del Comune e cedute dallo stesso in diritto di superficie ipogeo.

L'ordinanza della Cassazione
La Corte di Cassazione ha ritenuto priva di pregio la tesi del contribuente («l'occupazione, per essere tassabile, deve consistere in un'apprensione […] duratura o temporanea di tipo reversibile […] lasciando ripristinabile l'uso collettivo a seguito della cessazione del godimento individuale e della rimozione delle eventuali attrezzature predisposte per il suo esercizio; [mentre] nel caso di specie l'occupazione era invece da ritenersi irreversibile, atteso che le griglie costituivano componente naturale indispensabile ed essenziale del diritto di superficie ipogeo»).

Tesi che – argomenta la Corte - prescinde da fatto che oggetto dell'avviso di accertamento non è l'occupazione del sottosuolo pubblico determinata dalla realizzazione del garage, ma l'occupazione del suolo pubblico a mezzo delle griglie di aerazione da cui ha tratto beneficio esclusivamente il condominio. Né appare ragionevole ritenere che la collocazione delle griglie costituisca una «occupazione irreversibile», perché le stesse- pur incidendo sull' utilizzo del suolo pubblico- non ne modificano la natura e non ne compromettono la destinazione, in quanto a seguito della loro rimozione «verrebbe a cessare il godimento individuale, con ripristino dell' uso collettivo del suolo». Di qui il presupposto per l'applicazione del tributo (vedi box) che si concretizza ogni qual volta l'occupazione comporti, come nel caso di specie, una effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico (vedasi Cassazione , 18 settembre 2009, n. 2076).

Indirizzo giurisprudenziale
Il principio affermato dall'ordinanza della Corte di Cassazione è coerente con il consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo cui la tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche presuppone:
- l'occupazione reale ed effettiva, intesa come concreta sottrazione all'uso pubblico di spazi ed aree, appartenenti al demanio comunale o provinciale, indipendentemente dall'esistenza di un provvedimento di concessione o di autorizzazione dell'occupazione (sentenza 5 agosto 2004, n.15074);
- il venir meno, per la collettività e per l'ente che la rappresenta, della disponibilità di porzioni di suolo altrimenti inglobate nel sistema viario ( sentenza 2 marzo 2004, n. 4221);
-la sottrazione dello spazio pubblico all'uso generalizzato della collettività e la creazione, in favore dei soggetti che ne usufruiscono, di una situazione di uso privilegiato di tale spazio (sentenza 10 settembre 2004, n. 18289).

Il che, ad avviso degli "Ermellini", trova la sua ratio nell'utilizzazione che il singolo faccia, nel proprio interesse, di un suolo altrimenti destinato all'uso di tutti i cittadini. Interesse che può anche coincidere con finalità di ordine pubblico, come quando l'occupante intenda evitare che dal manufatto di sua proprietà possa derivare un danno a persone e/o cose (sentenza n. 13942 del 28 giugno 2005) . Pronuncia, quest'ultima, che ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento col quale un Comune aveva ingiunto ad una società di costruzioni di versare la Tosap per la recinzione di un'area soggetta a servitù di pubblico passaggio prospiciente un fabbricato danneggiato da un incendio.

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