Urbanistica

Consiglio di Stato/2. Niente silenzio-assenso su piani attuativi in aree a vincolo paesaggistico

di Mauro Salerno

L'arma del silenzio-assenso, per superare l'inerzia o l'obiezione di un ente parco alla realizzazione di un progetto, può essere agitata solo in caso di richieste di permessi per interventi edilizi "puntuali", non per ottenere il via libera a un piano urbanistico.

È questo il principio che si ricava dalla sentenza pronunciata dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n 9/2016 depositata martedì 24 maggio.

L'Adunanza Plenaria era stata chiamata in causa dalla quarta sezione di palazzo Spada per dirimere il conflitto di giurisprudenza relativo all'applicazione dl silenzio-assenso nel caso di richieste di titoli edilizi in aree tutelate dal punto di vista paesaggistico ambientale.

Per una parte della giurisprudenza - ricostruisce la sentenza - il meccanismo del silenzio-assenso, che impone agli enti parco di rilasciare i nulla osta entro 60 giorni, sarebbe operativo anche nelle zone tutelate. Per un altro orientamento invece , la possibilità di formazione di permessi tramite silenzio assenso su aree tutelate sarebbe esclusa dall'articolo 20 della legge 241/1990, come modificato dal decreto legge 35/2005. La novità del 2005, che esclude la possibilità di ottenere permessi in aree tutelati tramite silenzio-assenso, avrebbe infatti comportato l'abrogazione dell'articolo 13 della legge 341/1991 che invece prevedeva esplicitamente questa possibilità.

La questione è stata sollevata da un'impresa che si era vista negare fuori tempo massimo il nulla osta a una proposta di Programma integrato di intervento per realizzare un complesso residenziale e commerciale, in un'area ricadente nel parco dei Castelli romani. Un elemento che ha permesso all'Adunanza Plenaria di sgombrare il campo dalla questione.

I giudici non entrano nel merito dell'abrogazione del silenzio-assenso nel caso di permessi su aree tutelate, chiarendo invece che il riferimento all'articolo 13 della legge 341/1991 è errato. Per l'Adunanza plenaria, infatti, il meccanismo del silenzio-assenso previsto da quella norma è «applicabile alle sole ipotesi, cui la norma è specificamente riferibile, di titoli abilitativi "puntuali"». Non invece nella fase precedente alla richiesta di premesso edilizio, come quella di formazione dello strumento urbanistico attuativo, dove la chiamata in causa l'ente parco «non avviene non già in applicazione del più volte citato art. 13, l. nr. 394/1991, ma per più generali ragioni collaborative e di economia procedurale, non essendo né ragionevole né opportuno proseguire le attività intese all'esecuzione dell'intervento
programmato e spingerle fino a un grado estremo di dettaglio prima di aver acquisito un primo parere dell'autorità preposta a valutarne l'impatto sul territorio».

La sentenza n. 9/2016 del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria

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