Urbanistica

Lotta all'abusivismo edilizio, sì alla legge: fondo rotativo da 45 milioni, banca dati, priorità

di Giuseppe Latour

Un fondo di rotazione da 45 milioni di euro per le operazioni di demolizione. Una banca dati nazionale presso il Mit, per tenere monitorati gli interventi da realizzare. E una semplificazione delle procedure, per rendere meno stringenti i vincoli stabiliti a monte dalla legge.
Sono questi i tre ingredienti fondamentali del disegno di legge in materia di abusivismo che la Camera, dopo l'approvazione del Senato in prima lettura, ha licenziato nella giornata di ieri. A questo punto al testo, prima della Gazzetta ufficiale, manca solo un ultimo passaggio a Palazzo Madama, dove però non sono previste modifiche.

Così il presidente della commissione Ambiente della Camera, Ermete Realacci spiega: «L'abusivismo edilizio peggiora il nostro futuro, mette a rischio la vita dei cittadini e deturpa il paesaggio, alimentando una vera e propria filiera del cemento illegale. Per questo è importante che le modifiche introdotte dalla Camera alla legge sulle demolizioni degli abusi edilizi abbiano superato le criticità del testo uscito dal Senato. La versione licenziata da Palazzo Madama avrebbe reso più difficile gli abbattimenti e quindi il contrasto all'abusivismo».

Partiamo dai fondi. Il decreto stabilisce l'istituzione, nello stato di previsione della spesa del ministero delle Infrastrutture, di un fondo di rotazione, con una dotazione di 45 milioni di euro, «per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi dei comuni per la demolizione di opere abusive realizzate nei loro territori». Sarà un decreto del ministero dell'Ambiente a stabilire le modalità di erogazione dei finanziamenti a carico del fondo, «sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire».
L'erogazione delle risorse finanziarie sarà garantita da un'apposita convenzione che ne prevede la restituzione entro dieci anni.

Banca dati. Ma non c'è solo l'aspetto dei fondi. Il disegno di legge punta anche sulle informazioni. E, «al fine di garantire la trasparenza, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa che deve quantificare gli interventi e dell'azione giudiziaria che deve determinare le priorità nell'esecuzione delle demolizioni», istituisce una Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio, costituita presso il ministero delle Infrastrutture. Gli enti, le amministrazioni e gli organi a qualunque titolo competenti nella materia sono tenuti a condividere e trasmettere le informazioni relative agli illeciti e ai provvedimenti di demolizione emessi. In caso di tardivo inserimento dei dati all'interno della banca dati nazionale «si applica una sanzione pecuniaria pari a mille euro, a carico del dirigente o funzionario inadempiente». Per pagare questo nuovo archivio elettronico è previsto uno stanziamento da dieci milioni di euro.

Accanto a questo, il Ddl interviene sulle procedure. E conferma, per la fase dell'esecuzione delle demolizioni, l'attuale sistema binario, che vede la competenza, da un lato, dell'autorità giudiziaria in presenza della condanna definitiva del giudice penale per i reati di abusivismo edilizio, e dall'altro delle autorità amministrative (Comuni, Regioni e Prefetture) che procedono con le forme del procedimento amministrativo.
Una novità importante viene però avviata con una modifica all'articolo 1 del decreto legislativo n. 106 del 2006, relativo alla riorganizzazione degli uffici del pubblico ministero: viene attribuito al procuratore della Repubblica il compito di determinare i criteri di priorità per l'esecuzione degli interventi di demolizione. Si tratta di una modifica, rispetto al testo del Senato, che serve ad evitare previsioni legislative troppo rigide. Nelle selezione degli abbattimenti prioritari la procura dovrà considerare questi criteri: «immobili di rilevante impatto ambientale» (così scrive la legge, da intendersi che priorità alle demolizioni deve essere data agli immobili abusivi costruiti in aree di pregio ambientale,) «o costruiti su area demaniale o su area soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico, sismico, idrologico, archeologico o storico-artistico», e a quegli immobili che «per qualunque motivo rappresentano un pericolo per la pubblica o privata incolumità».
In linea generale, poi, la priorità nelle demolizioni dovrà essere attribuita agli immobili in corso di costruzione, o comunque non ancora ultimati, e agli immobili non stabilmente abitati.

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