Urbanistica

Bagnoli, poco residenziale e molto produttivo: ecco i numeri del Piano presentato da Renzi

di Brunella Giugliano

Dovrà diventare operativo entro il 14 maggio prossimo il Programma di bonifica e rigenerazione urbana per Bagnoli, predisposto dal Soggetto Attuatore Invitalia Spa e approvato a Napoli il 6 aprile scorso, alla presenza del Premier Matteo Renzi, dalla Cabina di Regia presieduta dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Claudio De Vincenti.

Programma Bagnoli, le slides di Renzi

Il documento che, sulla base dell'articolo 33 del Dl Sblocca Italia (si veda in fondo il testo) sostituirà a pieno titolo tutte le autorizzazioni, i pareri e i nulla osta richiesti dalla legge e costituirà variante urbanistica automatica, prescrivendo l'urgenza e l'indifferibilità dei lavori, dovrà ora passare al vaglio della Conferenza dei Servizi già convocata per il 14 aprile. Quest'ultima, a cui, come ha sottolineato il Commissario Straordinario per Bagnoli Salvo Nastasi, parteciperanno circa 300 soggetti tra forze produttive, parti sociali, associazioni e comitati, dovrà approvare il Piano «entro e non oltre 30 giorni».

In quella sede gli enti locali, tra cui il Comune di Napoli che fino ad oggi ha dissertato le riunioni della Cabina di Regia, potranno presentare le proprie osservazioni. Ma nel caso in cui non si raggiungesse un accordo, il commissario Nastasi potrà comunque andare avanti, in deroga alle normative vigenti.

«Il 14 aprile comincia la conferenza dei servizi e il giorno finale è il 14 maggio – ha affermato il Presidente del Consiglio – È finito il tempo in cui in conferenza di servizi si litigava a non finire: oggi si finisce di litigare il 14 maggio».

Con tale procedura, quindi, il Governo ha messo in campo poteri più che straordinari con l'obiettivo di accelerare la riqualificazione di un'area di 300 ettari (tre milioni di metri quadrati) che da oltre 20 anni aspetta di essere bonificata e rilanciata, applicando procedure semplificate e tempi ridottissimi rispetto a quelli di ordinaria approvazione di Prg, varianti e cambi di destinazione d'uso e con il Commissario che, di fatto, espropria le competenze urbanistiche di Comune e Regione sul quartiere. Una competenza legislativa speciale in materia urbanistica paragonabile solo a quella assegnata ai Dpcm di Protezione civile dopo il terremoto del 2009 in Abruzzo, per decidere le "new towns" con le case provvisorie (situazione però evidentemente giustificata dall'urgenza di trovare casa ai 57mila sfollati).

Napoli Bagnoli, i numeri urbanistici a confronto

Se è vero, infatti, che la nuova Bagnoli prevede le stesse cubature e vincoli inserite nella variante per la zona occidentale di Napoli approvata nel 1998, poi inclusa nel piano regolatore del 2004 (lo stesso premier Renzi ha rassicurato che "non ci sarà un metro cubo in più di cemento e che i vincoli del Piano regolatore vigente saranno tutti rispettati"), cambiano però le proporzioni.
A cominciare dall'edilizia residenziale che sarà drasticamente ridotta. Le cubature destinate alle case passano da 343.626 metri cubi del Piano urbanistico attuativo approvato nel 2005 (con modifiche fino al 2011) a 78.400 del Programma proposto, quindi circa il 75% in meno. Triplicano, invece, i metri cubi destinati all'industria e ai servizi, che passeranno da 165.000 a 506.000, mentre saranno dimezzate le cubature per il settore commerciale, che diventano 123.700 rispetto ai 235.772 iniziali. Viene confermato, inoltre, il grande parco urbano, leggermente ridotto (da 200.304 a 195.700 metri cubi) che verrà messo in comunicazione diretta con il waterfront, così come l'alberghiero (da 154.772 132.200 metri cubi).

Il Piano di Invitalia dovrà essere avviato entro il 2016 e concludersi per il 2019, almeno sul fronte della riqualificazione ambientale (la bonifica dei suoli), per cui il Governo mette sul tavolo 272 milioni di euro così suddivisi: 162,5 per i terreni, 47,9 per il litorale e 58,9 per il mare. Uno stanziamento imponente che consentirà di risanare i 116 ettari ancora inquinati. Stando al cronoprogramma, infatti, prima di ogni altra cosa, occorre procedere con la bonifica. Questa sarà realizzata in due macro fasi: la prima con attività prioritarie di immediato avvio; la seconda con attività strutturali di medio termine, da far partire entro l'anno.

Ad oggi, circa due terzi dei terreni dell'ex acciaieria sono sotto sequestro e il processo per disastro ambientale è in corso. Tutti gli aspetti legati alla bonifica (per cui negli anni sono stati spesi 300 milioni) sono sotto l'egida del Governo ed in particolare del Ministero dell'Ambiente. Partita nel 2000, ad opera della De Vitia Transfer Spa, la bonifica (gestita dalla Bagnoli Futura Spa, la società di trasformazione urbana del Comune di Napoli fallita nel 2014) ha subito ritardi di ogni sorta. Inizialmente non erano chiari i criteri con cui farla, e cioè come adempiere le nuove normative europee. Poi ci sono stati ritardi nella scelta del sito dove smaltire i materiali e, una volta cominciate le attività, i mancati pagamenti degli stati di avanzamento lavori hanno provocato continue sospensioni.

«Il giorno dopo la chiusura della conferenza dei servizi chiederemo il dissequestro dei suoli alla Procura», ha assicurato il presidente del Consiglio facendo chiarezza su un aspetto assolutamente rilevante. Il Commissario ha già chiesto alla Procura l'autorizzazione per poter effettuare la caratterizzazione dei suoli che sancisce dove e quanto sono inquinati, propedeutica alla bonifica vera e propria. Toccherà poi alla Procura della Repubblica stabilire se e come consegnare i suoli a Salvo Nastasi.

Dopo questi passaggi potranno entrare nel vivo i lavori per le infrastrutture, che dovrebbero cominciare a fine 2017 e concludersi nell'arco di sei anni. A cominciare dalle uniche tre grandi opere realizzate o in dirittura d'arrivo, tutte finanziate con fondi europei del Por Fesr Campania 2000-2006 e di quello 2007-2013, e cioè la Porta del Parco, il Parco dello Sport e l'Acquario tematico, che oggi versano in stato di abbandono. Così come il cantiere dei Napoli Studios, aperto e poco dopo chiuso per mancanza di finanziamenti.

Previsto il mantenimento di tre siti di archeologia industriale, considerati di valore storico dalla Sovrintendenza, da mettere però a reddito: l'acciaieria, l'altoforno e la candela Afo.

Altro elemento di novità del Piano elaborato da Invitalia è la rimozione della colmata a mare, la piattaforma artificiale di cemento (residuo degli insediamenti industriali dismessi) che ostacola la piena bonifica del litorale. Per quest'ultima nel 2007 era stato sottoscritto l'APQ "Piombino-Bagnoli", dal valore di 175 milioni, che comprendeva il trasporto a Piombino dei rifiuti industriali della colmata e dei sedimenti marini antistanti. Ipotesi poi scartata. Ora la parte costituita dai rifiuti pericolosi verrà smaltita secondo legge europea. Il resto verrà trasferito in siti ambientali in tutta Italia e una piccola parte sarà utilizzata per il porto di Nisida. Quest'ultimo potrà ospitare complessivamente circa 700 imbarcazioni. Oltre all'approdo turistico sarà realizzato il porto a secco per barche di dimensione minore con il rimessaggio. E ancora: lo stadio della vela, il centro di preparazione olimpionica, il circolo velico e i campi di regata.

In programma anche due strutture alberghiere: la prima sull'isola di Nisida, di fronte al porto turistico, per una fascia di lusso, con dimensioni minori; la seconda, nei pressi del pontile di vetro e dell'arenile nord, posizionata su un segmento di offerta medio e di più rilevanti dimensioni.

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IL TESTO DI LEGGE


Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, coordinato con la legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164 (tra doppia parentesi le modifiche apportate in sede di conversione)
Articolo 33
Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante
interesse nazionale - comprensorio Bagnoli-Coroglio

1. Attengono alla tutela dell'ambiente di cui all'art. 117, secondo
comma, lettera s) della Costituzione nonche' ai livelli essenziali
delle prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m)
della Costituzione le disposizioni finalizzate alla bonifica
ambientale e alla rigenerazione urbana delle aree di rilevante
interesse nazionale contenute nei commi seguenti, e tra queste, in
particolare, le disposizioni relative alla disciplina del
procedimento di bonifica, al trasferimento delle aree, nonche' al
procedimento di formazione, approvazione e attuazione del programma
di riqualificazione ambientale e di rigenerazione urbana, finalizzato
al risanamento ambientale e alla riconversione delle aree dismesse e
dei beni immobili pubblici, al superamento del degrado urbanistico ed
edilizio, alla dotazione dei servizi personali e reali e dei servizi
a rete, alla garanzia della sicurezza urbana. Esse hanno l'obiettivo
prioritario di assicurare la programmazione, realizzazione e gestione
unitaria degli interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione
urbana in tempi certi e brevi.
2. Sulla base dei principi di sussidiarieta' ed adeguatezza le
funzioni amministrative relative al procedimento di cui ai seguenti
commi sono attribuite allo Stato per assicurarne l'esercizio
unitario, garantendo comunque la partecipazione degli enti
territoriali interessati alle determinazioni in materia di governo
del territorio, funzionali al perseguimento degli obiettivi di cui al
comma 1.
3. Le aree di rilevante interesse nazionale alle quali si applicano
le disposizioni del presente articolo sono individuate con
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza
Stato-Regioni. Alla seduta del Consiglio dei ministri partecipano i
Presidenti delle Regioni interessate. In relazione a ciascuna area di
interesse nazionale cosi' individuata e' predisposto uno specifico
programma di risanamento ambientale e un documento di indirizzo
strategico per la rigenerazione urbana finalizzati, in particolare:
a) a individuare e realizzare i lavori di messa in sicurezza e
bonifica dell'area;
b) a definire gli indirizzi per la riqualificazione urbana
dell'area;
c) a valorizzare eventuali immobili di proprieta' pubblica
meritevoli di salvaguardia e riqualificazione;
d) a localizzare e realizzare le opere infrastrutturali per il
potenziamento della rete stradale e dei trasporti pubblici, per i
collegamenti aerei e marittimi, per gli impianti di depurazione e le
opere di urbanizzazione primaria e secondaria funzionali agli
interventi pubblici e privati, e il relativo fabbisogno finanziario,
cui si fa fronte, per quanto riguarda la parte di competenza dello
Stato, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.
4. Alla formazione, approvazione e attuazione del programma di
risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico per la
rigenerazione urbana di cui al precedente comma 3, sono preposti un
Commissario straordinario del Governo e un Soggetto Attuatore, anche
ai fini dell'adozione di misure straordinarie di salvaguardia e
tutela ambientale. Il Commissario e il Soggetto attuatore procedono
anche in deroga agli articoli 252 e 252-bis del decreto legislativo
n. 152 del 2006, per i soli profili procedimentali e non anche con
riguardo ai criteri, alle modalita' per lo svolgimento delle
operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti di
inquinamento e comunque per la riduzione delle sostanze inquinanti,
in armonia con i principi e le norme comunitarie (( e, comunque, nel
rispetto delle procedure di scelta del contraente, sia per la
progettazione sia per l'esecuzione, previste dal codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 )).
5. Il Commissario straordinario del Governo e' nominato in
conformita' all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sentito il Presidente della Regione interessata. Allo stesso sono
attribuiti compiti di coordinamento degli interventi infrastrutturali
d'interesse statale con quelli privati da effettuare nell'area di
rilevante interesse nazionale di cui al comma 1, nonche' i compiti di
cui ai commi successivi. Agli eventuali oneri del Commissario si fa
fronte nell'ambito delle risorse del bilancio della Presidenza del
Consiglio dei ministri.
6. Il Soggetto Attuatore e' nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri nel rispetto dei principi europei di
trasparenza e di concorrenza. Ad esso compete l'elaborazione e
l'attuazione del programma di risanamento e rigenerazione di cui al
comma 3, con le risorse disponibili a legislazione vigente per la
parte pubblica. Lo stesso opera altresi' come stazione appaltante per
l'affidamento dei lavori di bonifica ambientale e di realizzazione
delle opere infrastrutturali. In via straordinaria, per
l'espletamento di tutte le procedure ad evidenza pubblica di cui al
presente articolo i termini previsti dal decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, ad esclusione di quelli processuali, sono
dimezzati.
7. Al fine di conseguire celermente gli obiettivi di cui al comma
1, le aree di interesse nazionale di cui al medesimo comma sono
trasferite al Soggetto attuatore, secondo le modalita' stabilite dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6.
8. Il Soggetto Attuatore, entro il termine indicato nel decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6, trasmette al
Commissario straordinario di Governo la proposta di programma di
risanamento ambientale e rigenerazione urbana di cui al comma 3,
corredata dallo specifico progetto di bonifica degli interventi sulla
base dei dati dello stato di contaminazione del sito, dal
cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'articolo 242-bis
del decreto legislativo n. 152 del 2006, da uno studio di
fattibilita' territoriale e ambientale, dalla valutazione ambientale
strategica (VAS) e dalla valutazione di impatto ambientale (VIA),
nonche' da un piano economico-finanziario relativo alla
sostenibilita' degli interventi previsti, contenente l'indicazione
delle fonti finanziarie pubbliche disponibili e dell'ulteriore
fabbisogno necessario alla realizzazione complessiva del programma.
La proposta di programma e il documento di indirizzo strategico
dovranno altresi' contenere la previsione urbanistico-edilizia degli
interventi di demolizione e ricostruzione e di nuova edificazione e
mutamento di destinazione d'uso dei beni immobili, comprensivi di
eventuali premialita' edificatorie, la previsione delle opere
pubbliche o d'interesse pubblico di cui al comma 3 e di quelle che
abbiano ricaduta a favore della collettivita' locale anche fuori del
sito di riferimento, i tempi ed i modi di attuazione degli interventi
con particolare riferimento al rispetto del principio di concorrenza
e dell'evidenza pubblica e del possibile ricorso da parte delle
amministrazioni pubbliche interessate all'uso di modelli privatistici
e consensuali per finalita' di pubblico interesse.
9. Il Commissario straordinario di Governo, ricevuta la proposta di
cui al comma 8, convoca immediatamente una conferenza di servizi al
fine di ottenere tutti gli atti di assenso e di intesa da parte delle
amministrazioni competenti. La durata della conferenza, cui partecipa
altresi' il Soggetto Attuatore, non puo' superare il termine di 30
giorni dalla sua indizione, entro il quale devono essere altresi'
esaminati il progetto di bonifica, il cronoprogramma di svolgimento
dei lavori di cui all'art. 242-bis del decreto legislativo n. 152 del
2006, la valutazione ambientale strategica e la valutazione di
impatto ambientale. Se la Conferenza non raggiunge un accordo entro
il termine predetto, provvede il Consiglio dei ministri anche in
deroga alle vigenti previsioni di legge. Alla seduta del Consiglio
dei ministri partecipa il Presidente della Regione interessata.
10. Il programma di rigenerazione urbana, da attuarsi con le
risorse (( umane, strumentali e finanziarie )) disponibili a
legislazione vigente, e' adottato dal Commissario straordinario del
Governo, entro 10 giorni dalla conclusione della conferenza di
servizi o dalla deliberazione del Consiglio dei ministri di cui al
comma 9, ed e' approvato con decreto del Presidente della Repubblica
previa deliberazione del Consiglio dei ministri. L'approvazione del
programma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le
concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli
assensi previsti dalla legislazione vigente, fermo restando il
riconoscimento degli oneri costruttivi in favore delle
amministrazioni interessate. Costituisce altresi' variante
urbanistica automatica e comporta dichiarazione di pubblica utilita'
delle opere e di urgenza e indifferibilita' dei lavori. Il
Commissario straordinario del Governo vigila sull'attuazione del
programma ed esercita i poteri sostitutivi previsti dal programma
medesimo.
11. Considerate le condizioni di estremo degrado ambientale in cui
versano le aree comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio sito nel
Comune di Napoli, perimetrate ai sensi dell'art. 114 della legge n.
388 del 2000 (( con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare 31 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2001 )), le stesse sono dichiarate
con il presente provvedimento aree di rilevante interesse nazionale
per gli effetti di cui ai precedenti commi.
12. In riferimento al predetto comprensorio Bagnoli-Coroglio, con
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
6 e' trasferita al Soggetto Attuatore, con oneri a carico del
medesimo, la proprieta' delle aree e degli immobili di cui e'
attualmente titolare la societa' Bagnoli Futura S.p.A. in stato di
fallimento. Il Soggetto Attuatore costituisce allo scopo una societa'
per azioni, il cui capitale azionario potra' essere aperto ad altri
soggetti che conferiranno ulteriori aree ed immobili limitrofi al
comprensorio di Bagnoli-Coroglio meritevoli di salvaguardia e
riqualificazione, previa autorizzazione del Commissario straordinario
del Governo. Alla procedura fallimentare della societa' Bagnoli
Futura S.p.A. e' riconosciuto dalla societa' costituita dal Soggetto
Attuatore un importo determinato sulla base del valore di mercato
delle aree e degli immobili trasferiti rilevato dall'Agenzia del
Demanio alla data del trasferimento della proprieta', che potra'
essere versato mediante azioni o altri strumenti finanziari emessi
dalla societa', il cui rimborso e' legato all'incasso delle somme
rivenienti dagli atti di disposizione delle aree e degli immobili
trasferiti, secondo le modalita' indicate con il decreto di nomina
del Soggetto Attuatore. La trascrizione del decreto di nomina del
Soggetto Attuatore produce gli effetti di cui all'articolo 2644,
secondo comma, del codice civile. Successivamente alla trascrizione
del decreto e alla consegna dei titoli, tutti i diritti relativi alle
aree e agli immobili trasferiti, ivi compresi quelli inerenti alla
procedura fallimentare della societa' Bagnoli Futura S.p.A., sono
estinti e le relative trascrizioni cancellate. La trascrizione del
decreto di nomina del Soggetto Attuatore e degli altri atti previsti
dal presente comma e conseguenti sono esenti da imposte di registro,
di bollo e da ogni altro onere ed imposta.
13. Per il comprensorio Bagnoli-Coroglio, il Soggetto Attuatore e
la societa' di cui al comma 12 partecipano alle procedure di
definizione e di approvazione del programma di rigenerazione urbana e
di bonifica ambientale, al fine di garantire la sostenibilita'
economica-finanziaria dell'operazione.
(( 13-bis. Il programma di rigenerazione urbana, predisposto
secondo le finalita' di cui al comma 3 del presente articolo, deve
garantire la piena compatibilita' e il rispetto dei piani di
evacuazione aggiornati a seguito della direttiva del Presidente del
Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 108 del 12 maggio 2014.
13-ter. Ai fini della definizione del programma di rigenerazione
urbana, il Soggetto Attuatore acquisisce in fase consultiva le
proposte del comune di Napoli, con le modalita' e nei termini
stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al comma 6. Il Soggetto Attuatore esamina le proposte del comune
di Napoli, avendo prioritario riguardo alle finalita' del redigendo
programma di rigenerazione urbana e alla sua sostenibilita'
economico-finanziaria. Il comune di Napoli puo' chiedere, nell'ambito
della conferenza di servizi di cui al comma 9, la rivalutazione delle
sue eventuali proposte non accolte. In caso di mancato accordo si
procede ai sensi del terzo periodo del comma 9.
13-quater. Il Commissario straordinario di Governo, all'esito della
procedura di mobilita' di cui all'articolo 1, commi 563 e seguenti,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, verifica i fabbisogni di
personale necessari per le attivita' di competenza del Soggetto
Attuatore ovvero della societa' da quest'ultimo costituita e assume
ogni iniziativa utile al fine di salvaguardare i livelli
occupazionali dei lavoratori facenti capo alla societa' Bagnoli
Futura Spa alla data della dichiarazione di fallimento. ))

Bagnoli, le cubature a confronto

Bagnoli, le slides di Renzi

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