Urbanistica

Tar Liguria: anche l'ascensore esterno è un «volume tecnico», basta la Dia

di Donato Palombella

Può non essere esteticamente irreprensibile posizionare un ascensore all'esterno di un edificio ma, a volte, si tratta di scelte obbligate in quanto gli immobili più datati possono non consentire di realizzare l'impianto all'interno del caseggiato. Da questa scelta, però, possono derivare una serie di problematiche trasversali, in quanto possono entrare in gioco le norme in materia di distanze, di titoli abilitativi dei lavori e di autorizzazioni paesaggistiche, di condominio e chi più ne ha più ne metta.

La prima sezione del Tar Genova, con la sentenza del 29 gennaio 2016, n. 97, affronta il tema della natura dell'intervento e delle autorizzazioni necessarie a realizzare i lavori dando il proprio via libera all'intervento.

Il diniego accende le polveri
Nel caso preso in esame dal Tar, viene impugnato il provvedimento con cui il Comune proibisce la costruzione di un ascensore, considerato dal richiedente come dispositivo atto a superare le barriere architettoniche, da realizzare all'esterno del fabbricato, in quanto l'impianto, evidentemente, non poteva essere allocato all'interno della tromba delle scale.

L'ascensore è un "volume tecnico"
Secondo il giudice amministrativo, l'ascensore realizzato all'esterno del fabbricato deve essere considerato come un «volume tecnico» e non una «nuova opera», con quanto ne consegue. Ma come si è giunti a tale risultato? Il Tar è partito dalla considerazione che la realizzazione dell'impianto ascensore deve essere considerato «volume tecnico» perché destinato ad alloggiare impianti posti a servizio dell'intero fabbricato.

La decisione, in realtà, non è nuova ma conferma un filone giurisprudenziale che va via via consolidandosi. Occorre tener presente che il nostro patrimonio immobiliare è costituito prevalentemente da immobili di vetusta costruzione e non è certamente un segreto che la popolazione media italiana sta invecchiando. Le scale, spesso, costituiscono una barriera insormontabile che trasforma le nostre abitazioni in vere e proprie carceri in cui sono
imprigionati i nostri cari non più giovanissimi. Spesso il problema si risolve posizionando
l'impianto all'interno della tromba delle scale ma, anche procedendo al ridimensionamento dei gradini, questa soluzione non è sempre percorribile per cui, ob torto collo, occorre trovare una alternativa, anche a rischio di mettere in forse l'estetica della facciata.

I precedenti del Tar
Lo stesso giudice (Tar Liguria, Sez. I, 3 dicembre 2015, n. 1002) aveva recentemente respinto il ricorso con cui un confinante aveva impugnato il provvedimento comunale che autorizzava il condomìnio dirimpettaio a realizzare l'ascensore esterno. A finire sotto la lente, nell'occasione, erano state le norme sulle distanze che, secondo il confinante, sarebbero state violate. Già nell'occasione il TAR avevano affermato che l'ascensore esterno deve essere considerato, a tutti gli effetti, un volume tecnico a cui non potevano essere applicate le norme civilistiche in tema di vedute e di distanze tra costruzioni (articoli 907 e 873 del Codice civile). Nella sentenza si precisa che «per volume tecnico deve intendersi quell'opera edilizia priva di una autonomia funzionale, anche potenziale, destinata a contenere gli impianti serventi di una costruzione principale per soddisfarne le esigenze tecniche. In questa nozione rientrano anche gli impianti che non possono essere ubicati all'interno della costruzione, ma che devono considerarsi necessari per il pieno utilizzo dell'abitazione, tra cui, appunto, l'ascensore».

Sempre in relazione alla natura di volume tecnico, il Tar Campania (Sez. III, 9 dicembre 2014, n. 6431), ha poi ricordato che «a norma dell'art. 7, comma 2 della L. 9.1.1989, n. 13
sull'eliminazione delle barriere architettoniche, agli ascensori esterni ai manufatti che alterino la sagoma dell'edificio si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 della L. n. 457/1978, che prevede l'assoggettamento a mera autorizzazione, oggi sostituita dalla d.i.,a. ex art. 22 del Testo unico sull'edilizia».

Dello stesso avviso anche il Consiglio di Stato (Sez. IV, 5 dicembre 2012, n. 6253) che, ribaltando la decisione del Tar Pescara (24 febbraio 2012, n. 87) ha "bacchettato" il Comune per aver negato il permesso di costruire teso a realizzare un ascensore esterno all'edificio. Anche in questo caso il giudice amministrativo ha ritenuto che gli ascensori non possono essere qualificati come costruzioni bensì come impianti rientranti tra i volumi tecnici strumentali alle esigenze tecnicofunzionali dell'immobile per cui non troverebbero applicazione le norme in materia di distanze.

Il parere della Cassazione
Sulla stessa lunghezza d'onda troviamo anche la Cassazione, che considera l'ascensore realizzato all'esterno del fabbricato come volume tecnico (Corte di Cassazione, Sez. II,
3 febbraio 2011, n. 2566). Piazza Cavour sembra considerare anche il «valore sociale»
dell'impianto ascensore ormai considerato «un bene indispensabile non solo alla vita delle persone con problemi di deambulazione, ma anche di coloro che trovano sempre più difficoltoso salire e scendere i numerosi piani di scale che li separano dalle vie pubbliche».
Quanto al problema delle distanze, la Cassazione ha ritenuto legittima l'installazione di un
ascensore da parte di un condomino all'interno del cortile e su un muro comune, considerando l'impianto indispensabile ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche e, in particolare, dell'accessibilità dell'edificio e della reale abitabilità dell'appartamento (Cassazione, Sez. II Civ., 3 agosto 2012, n. 14096).

La sentenza del Tar

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©