Urbanistica

Consiglio di Stato: chiedi il permesso? Oneri di urbanizzazione dovuti anche se non apri il cantiere

di Pietro Verna

Il contributo per gli oneri di urbanizzazione è dovuto per il solo rilascio del titolo edilizio , senza che rilevi l'intervenuta realizzazione delle opere di urbanizzazione (Consiglio di Stato, Sezione V, 27 gennaio 2016, n. 260) . Con l'enunciazione di questo principio il massimo organo di giustizia amministrativo ha accolto il ricorso proposto contro la sentenza n. 422/2006 del Tar Marche che aveva annullato il provvedimento con il quale il Comune di Corridonia (Mc) aveva chiesto la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria in ordine ad un intervento edilizio da realizzare all'interno del perimetro di una lottizzazione scaduta.

Richiesta che il collegio marchigiano aveva ritenuto illegittima, perché il lottizzatore originario aveva realizzato la quasi totalità delle opere di urbanizzazione, ragione per la quale avrebbe trovato applicazione il principio giurisprudenziale secondo cui:
- la scadenza della lottizzazione per decorso del termine decennale non esime l'amministrazione, all'atto del rilascio di una nuova concessione, di tenere conto dell'apporto già assicurato dai soggetti lottizzanti ai fini della realizzazione delle relative opere di urbanizzazione (ex multis, Consiglio di Stato, Sezione V, 25 marzo 1991,n. 367);
- il contributo per oneri di urbanizzazione non è dovuto nel caso di concessione edilizia relativa all'attuazione di un insediamento per il quale le opere di urbanizzazione risultino già integralmente realizzate sulla base di una convenzione di lottizzazione scaduta (Tar Marche 2 maggio 1988, n. 221).

Cornice normativa
L'articolo 16 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, stabilisce, al comma 1, che «salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo», ed al comma 2 che «la quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell'interessato, può essere rateizzata», stabilendo altresì che, a scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, secondo le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile di quest'ultimo.

La sentenza di Palazzo Spada
Dinanzi al Consiglio di Stato è prevalsa la tesi del Comune incentrata su due punti:
a) assenza di correlazione fra il titolo edilizio rilasciato all'epoca della lottizzazione e quello rilasciato successivamente al ricorrente «per un intervento del tutto estraneo al piano di lottizzazione»;
b) le opere di urbanizzazione previste dal piano di lottizzazione (anno 1975) erano state parametrate su di un determinato carico urbanistico esauritosi con la costruzione di tutti gli immobili previsti in convenzione, mentre la concessione edilizia in narrativa ( risalente al 1994) era stata rilasciata in attuazione di un secondo strumento urbanistico che aveva previsto ulteriori costruzioni nell'area interessata e, dunque, la necessità di ulteriori opere di urbanizzazione.

Tesi che Palazzo Spada ha accolto muovendo dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 («ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi e la esecuzione delle opere è subordinata a concessione da parte del sindaco, ai sensi della presente legge»), per pervenire alla conclusione che il titolo edilizio si configura come fatto costitutivo dell'obbligo giuridico del concessionario di corrispondere il contributo per gli oneri di urbanizzazione affrontati dall'ente locale per la realizzazione di insediamenti di tipo urbano (strade, fognature, rete idrica, elettrica, eccetera ) e per le ulteriori opere incidenti sul livello qualitativo dell'area (scuole, uffici municipali, chiese, mercati, impianti sportivi, eccetera).

Conclusione, questa, che si allinea all'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale:
- l'esistenza delle opere di urbanizzazione già realizzate dall'amministrazione comunale non implica che il lottizzante sia svincolato dall'obbligo di corrispondere il relativo onere relativo (Consiglio di Stato Sezione IV, 4 maggio 2004, n. 2687 );
-la partecipazione del privato alle spese di urbanizzazione si atteggia come assunzione di una quota dei costi impressa al territorio, che trova giustificazione nel beneficio, economicamente rilevante in termini di valore del suolo che il privato riceve per effetto dell' attuabilità del suo progetto di costruzione (Consiglio di Stato, Sezione V, 23 gennaio 2006).

La sentenza del Consiglio di Stato 260/2016

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