Urbanistica

Dlgs «taglia norme»/2. Rischio caos per la Scia telematica, ogni Comune farà da sè

di Fabrizio Luches

Il decreto legislativo 22 gennaio 2016 n. 10 abroga -a decorrere dal 29 gennaio 2016- diverse disposizioni di legge che prevedono l'adozione di regolamenti di attuazione, secondo quanto previsto dall'articolo 21 della legge 7 agosto 2015 n. 124.
La legge di riforma infatti, al fine di semplificare il sistema normativo e i procedimenti amministrativi e di dare maggiore impulso al processo di attuazione delle leggi, ha delegato il Governo ad abrogare o modificare le disposizioni legislative, entrate in vigore dopo il 31 dicembre 2011 che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione.

I criteri principali per l'esercizio della delega possono riassumersi nelle seguenti azioni:
-modificare le disposizioni al solo fine di favorire l'adozione dei provvedimenti e apportarvi le modificazioni necessarie;
-individuare le disposizioni per le quali non sussistono più le condizioni per l'adozione dei provvedimenti medesimi e disporne l'abrogazione espressa e specifica;
-garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

Tra le normative abrogate, l'Allegato 1, punto 3 del d.lgs in commento individua l'ultimo periodo del comma 1-ter, articolo 23 Dpr 380/2001 (Testo unico Edilizia) che appunto demandava a un regolamento da emanarsi ai sensi della legge 400/1988, l'individuazione dei criteri e delle modalità per l'utilizzo esclusivo degli strumenti telematici ai fini della presentazione della denuncia di inizio attività e segnalazione certificata di inizio attività.

La previsione del regolamento diretto all'individuazione dei criteri unificati per la trasmissione telematica era stata introdotta dalla legge 134/2012 (in sede di conversione del dl 83/2012) che ha ampliato, sempre sotto il profilo procedurale, le competenze dello sportello unico dell'edilizia, inserendo il principio generale di acquisizione d'ufficio dei documenti già in possesso della Pubblica Amministrazione e prevedendo -anche per la Dia edilizia- la possibilità di sostituire l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi (ovvero l'esecuzione di verifiche preventive), con autocertificazioni, attestazioni, asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e presupposti previsti dalla legge, dagli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi per l'esecuzione dell'intervento, da produrre a corredo della relazione e degli elaborati progettuali necessari da allegare alla denuncia (analogamente a quanto già previsto per la Scia dopo il d.l. 5/2012).

Il comma 1-ter dell'art. 23 Tue tutt'ora vigente, al pari di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 19 della legge 241/1990 (come sostituito dall'art. 49-bis legge 122/2010) per la Scia, dispone che anche la Dia edilizia può essere presentata (corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dai relativi elaborati tecnici) mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento (in tal caso la denuncia si considera presentata al momento della ricezione del plico da parte dell'Amministrazione destinataria), ad eccezione dei procedimenti per i quali è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica (e per cui era prevista l'emanazione di norme regolamentari unificate ora espunte dall'ordinamento).
L'abrogazione in commento lascia perplessi, in quanto già con la legge 106/2011 è stato inserito nell'art. 5 del Tue il comma 4-bis, al fine di sancire l'obbligo generale della modalità telematica sia per la presentazione delle domande, delle dichiarazioni, segnalazioni, comunicazioni e relativi elaborati tecnici o allegati, nonché per l'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni interessate.
Senza una norma statale che fissi criteri unificati per le procedure telematiche si rischia una nuova Babele, questa volta consistente in file o applicativi informatici adottati a livello locale che non dialogano tra loro.
Dal 2011 infatti, lo SUE costituisce l'unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso, al fine di fornire una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento (comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità), oltre ad essere l'unico ufficio ad acquisire direttamente -da tali amministrazioni-, tutti gli atti di assenso comunque denominati (anche mediante conferenza di servizi che, è bene ricordarlo, con le nuove norme attuative introdotte dalla riforma Madia dovrebbe operare -di norma- in forma semplificata e per via telematica).

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