Urbanistica

Cassazione/2. Realizzare una camera in un sottotetto non abitabile è un abuso (anche dopo lo Sblocca Italia)

di Pietro Verna

L'introduzione dell'articolo 23-ter (mutamento d'uso urbanisticamente rilevante) nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 («Testo unico edilizia») disposto dall'articolo 17, comma 1, lettera n) , del decreto legge Sblocca Italia (n.233/2014) non ha inciso sulla nozione di «variazione essenziale dal permesso di costruire» ex articolo 32 del medesimo Testo unico, né sul relativo regime sanzionatorio (Cassazione, n.49583/2015).

Con l'affermazione di questo principio gli "Ermellini" hanno dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale di Verbania, che aveva condannato il proprietario di un immobile alla pena di 6.000 euro per il reato di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, per aver modificato la destinazione d'uso di alcuni locali (la realizzazione di una civile abitazione, in luogo di un locale destinato a cantina/deposito, e la realizzazione di una camera con bagno, in luogo di un sottotetto non accessibile), determinando un aumento della superficie utile lorda e della volumetria superiore al 5 % di quella assentita.

Sentenza che il ricorrente ha impugnato facendo rilevare che, nelle more del giudizio, era stato convertito in legge il decreto «Sblocca Italia», il quale, nell'apportare alcune semplificazioni al Testo unico edilizia ha previsto che «costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:
a) residenziale e turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale», con la precisazione che il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa «categoria funzionale è sempre consentito».

La sentenza del Supremo Collegio
La pronuncia della Corte di Cassazione muove dal presupposto che il ricorso sia «disarticolato» rispetto alle ragioni poste a fondamento della pronuncia del giudice di primo grado . Ciò in ragione del fatto che quest'ultimo «non ha ritenuto che gli abusi fossero consistiti in una modificazione della destinazione d'uso tale da determinare un'ipotesi di difformità totale ma esclusivamente in una variazione essenziale al permesso di costruire». Variazione che, nel caso si specie, si è concretizzata con la violazione dell'articolo 32 del Testo unico edilizia e della legge della Regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56 («Tutela ed uso del suolo»), ossia in una «variante essenziale» al permesso di costruire caratterizzata sic et simpliciter da incompatibilità quali-quantitativa con il progetto originario.

Di qui la conclusione che il Tribunale di Verbania si è attenuto all' indirizzo giurisprudenziale, secondo cui la nozione di variazione essenziale dal permesso di costruire costituisce una tipologia di abuso intermedia tra la difformità totale e quella parziale (ex pluris, Cassazione n.41167/2012). Il che – argomenta la Cassazione- esclude tout court la possibilità di applicare l'articolo 23-ter che, tra l'altro, fa salve le previsioni delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali alla cui tutela provvede proprio l' articolo 44, comma 1, lettera a), del Testo unico edilizia.

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