Urbanistica

Speciale riforma Pa/5. Scia più facile con moduli e sportelli unificati

di Alessandro Selmin

Si devono attendere ancora uno o più decreti legislativi per conoscere esattamente le attività economiche soggette ad una di queste tre procedure(o regimi amministrativi): Scia, autorizzazione espressa, silenzio assenso(ovvero autorizzazione con possibilità di silenzio assenso).

Sono tutte attività definite regolamentate perché il loro avvio è subordinato al possesso di requisiti personali dell’imprenditore e/o di requisiti per l’accesso al mercato dell’impresa.

Attività libere

Questa operazione di classificazione produrrà indirettamente un importantissimo risultato: tutte le attività non comprese si intendono libere e per il loro avvio basterà una comunicazione. Ci sarà da definire il destinatario di dove è ubicata la sede e l’azienda?

La bozza di decreto legislativo di attuazione dell’articolo 5 della legge 124/15 si limita per ora a fornire maggiori certezze circa gli adempimenti a carico di chi avvia un’attività soggetta a Scia.

Alcune delle novità introducono, anche in modo indiretto, integrazioni e correzioni alle disposizioni sulla Scia contenute negli articoli 19 e 21 della legge 241/90 da ultimo modificata con l’articolo 6 della stessa legge 124/15.

Certo, dopo ben sette modifiche in cinque anni dei due articoli chi professionalmente si occupa di Scia si sta chiedendo se questo sarà l’ultimo ritocco almeno per qualche anno.

Bando a documenti superflui

Il primo obiettivo del decreto è quello di mettere a disposizione del cittadino tutte le informazioni necessarie ed eliminare i documenti superflui.

Sui siti delle Pa destinatarie della Scia dovranno essere pubblicati i moduli unificati relativi alle attività economiche, come già attuato per la richiesta dei titoli edilizi, e come previsto dall’Agenda della semplificazione (articolo 24 legge 114/14).

Poiché solo una parte del contenuto dei moduli può essere unificato a livello nazionale causa diversità normative nelle Regioni e nei Comuni, viene imposto alle Pa di inserire nel sito, per ciascuna categoria di attività:

- situazioni, qualità personali e fatti che devono essere autocertificati da chi compila la Scia;

- le attestazioni di competenza dei tecnici abilitati;

- le dichiarazioni di conformità sul possesso dei requisiti rilasciate a chi si rivolge alle Agenzie per le imprese, strutture private autorizzate dal Ministero dello Sviluppo Economico ma oggi presenti in poche province.

Per evitare ingiustificate richieste di dati e documenti da parte degli enti questi devono specificare per ciascuno le norme che li prevedono.

Nuovo sportello

Ogni Pa deve indicare il proprio “sportello di interlocuzione unica” dove saranno trattati anche i procedimenti “connessi” che competono ad enti diversi da quello dove è ubicato lo sportello. L’interrogativo è immediato: quale relazione vi è tra questo sportello (Siu?) e il Suap?

Viene inoltre regolamentato il caso in cui per avviare una attività occorre più di una Scia: può essere presentata una unica Scia che comprende tutte le documentazioni ma ogni Pa controllerà i documenti di competenza.

L’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della Scia unica. Se al controllo risulta carente dei requisiti l’ente che ha ricevuto la Scia, se ritiene possibile regolarizzarla, prescrive le misure al segnalante, ma sospende l’attività solo se le dichiarazioni sono false o l’attività incide su interessi sensibili come ambiente e beni culturali. Con un’agevolazione rispetto alle più rigide regole in vigore.

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