Urbanistica

Conferenza di servizi, stretta sulle Soprintendenze: parere nei termini ordinari

di A.A.

Si rafforza ulteriormente la "stretta" della conferenza di servizi nei confronti delle Soprintendenze per i pareri paesaggistici su beni privati vincolati. Pur non toccando direttamente l'articolo 146 del Codice Urbani sui beni culturali (dlgs 42/2004), che disciplina la procedura, si ribadisce che se la Pa procedente ha indetto una conferenza di servizi il Soprintendente deve esprimere il parere entro il termine generale fissato per tutti dalla conferenza dei servizi (fino a un massimo di 60 giorni), che nel caso dei Soprintendenti deve essere di almeno 45 giorni. Si conferma poi che la mancata emanazione del parere fa scattare in conferenza di servizi il silenzio-assenso (cosa che succede in base al Dlgs approvato il 20 gennaio anche per la Via, la Valutazione di impatto ambientale, che prima era esclusa).

Conferenza di servizi rafforzata e poteri di veto ridotti anche in caso di permesso di costruire: se lo Sportello unico ritiene di convocare la conferenza di servizi per il rilascio del titolo abilitativo, vengono soppresse le parole dell'articolo 5 comma 3 lettera g) del Testo unico edilizia, nella quali si diceva che «in caso di dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi del medesimo codice», dunque con potere di veto in ultimo istanza delle Soprintendenze. Ora invece, anche in questo caso, si riconduce al principio generale del silenzio-assenso e dell'opposizione al Consiglio dei Ministri se l'ente di tutela esprime dissenso.

Resta però da capire se queste limitazioni al potere assoluto di ultima istanza per la tutela dell'ambiente e dei beni culturali, finora fallite negli anni passati in nome della tutela costituzione (appunto ad ambiente e beni culturali) non siano anche questa volta fermati da ricorsi alla Corte Costituzionale.

Un altro articolo del Dlgs Madia sulla conferenza di servizi punta a ribadire in via generale, con modifiche al Codice Ambiente 42/2004, che le norma sulla conferenza di servizi della legge 241/1990, oggi modificata, sono valide per tutti i procedimenti amministrativi, compresi quelli che comprendono beni tutelati o amministrazioni preposte a tutela.

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