Urbanistica

Palazzo Spada: per il muro di cinta basta la Scia, no demolizione se l'opera è abusiva

di Mauro Salerno

Per realizzare un muro di recinzione non serve il permesso di costruire, basta la Scia. Di conseguenza se l'opera è stata realizzata in modo abusivo non scatta l'ordine di demolizione, ma una sanzione pecuniaria (fatti salvi interventi su beni culturali o nei centri storici). Con la sentenza n. 10/2016 del 4 gennaio il Consiglio di Stato chiarisce un aspetto non precisato dal Testo unico edilizia: cioè quale sia il titolo edilizio necessario a realizzare una recinzione.

La questione parte da una decisione del Tar che aveva qualificato come nuova costruzione il muro di recinzione eretto in un'area industriale per delimitare le proprietà al confine tra due capannoni. Di qui la scelta dei giudici di primo grado di ritenere congruo l'ordine di demolizione del muretto privo di titolo edilizio emesso dall'amministrazione di riferimento.

Un'impostazione che però il Consiglio di Stato non ha condiviso. Il primo passaggio dei giudici è individuare la tipologia di titolo edilizio richiesta per la realizzazione del muro al centro della vicenda. «Il Testo unico dell'edilizia - segnalano i giudici - non contiene indicazioni dirimenti». Il Dpr 380/2001 infatti non chiarisce se un muro di cinta «necessiti del permesso di costruire in quanto nuova costruzione» ovvero «se sia sufficiente una denuncia di inizio attività» poi diventata Scia.

Di qui la scelta di guardare alla sostanza più che alla forma. L'orientamento prevalente del Consiglio di Stato, si legge nella sentenza «è nel senso che più che all'astratto genus o tipologia di intervento edilizio (sussumibile nella categoria delle opere funzionali a chiudere i confini sui fondi finitimi) occorrere far riferimento all'impatto effettivo che le opere a ciò strumentali generano sul territorio». Conseguenza? «S i deve qualificare l'intervento edilizio quale nuova costruzione (con quanto ne consegue ai fini del previo rilascio dei necessari titoli abilitativi) quante volte abbia l'effettiva idoneità di determinare significative trasformazioni urbanistiche e edilizie».

Sulla base di questo approccio i giudici concludono che «la realizzazione di muri di cinta di modesti corpo e altezza è generalmente assoggettabile al solo regime della denuncia di inizio di attività di cui all'articolo 22 e, in seguito, al regime della segnalazione certificata di inizio di attività di cui al nuovo articolo 19 della l. n. 241 del 1990».

Dunque non c'è bisogno di permesso di costruire, con la conseguenza che la sanzione applicabile per la realizzazione in mancanza di permessi non è la demolizione ma «unicamente la sanzione pecuniaria».

La sentenza del Consiglio di Stato n. 10/2016

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