Urbanistica

Titoli edilizi, autocertificazione con visto del progettista per quasi tutte le opere in casa: la mappa

di Alessandro Arona

Quali interventi edilizi, sulla propria abitazione o nell'edificio condominiale, possono essere realizzati con semplice autocertificazione? Ormai quasi tutti (salvo le nuove costruzioni), dopo le novità legislative introdotte tra il 2011 e la fine del 2014. Infatti, per decenni tutte le attività edilizie sono state soggette a «provvedimento espresso» (bisognava cioè chiedere al Comune la concessione o l'autorizzazione edilizia e aspettare - a volte mesi - che arrivasse l’ok). A partire dal 1996, con l’introduzione della Dia (Denuncia di inizio attività) e poi via via in modo sempre più ampio, le attività edilizie sono diventate possibili con «autocertificazione». Tra gli ultimi importanti interventi inseriti in questo regime «fai da te» (si veda il correlato su Cila e Scia), le demolizioni e ricostruzioni anche con modifiche di sagoma (Dl 69/2013) e i frazionamenti o accorpamenti di unità immobiliari (Dl 133/2014, si veda il correlato).

Novità positive anche dalla legge sulla pubblica amministrazione approvata il 4 agosto: limiti ai poteri della Pa di intervenire una volta presentata la Scia o scattato il silenzio-assenso sul permesso edilizio, e silenzio-assenso in caso di mancato parere di Soprintendenze o altri enti di tutela.

Certo, l’autocertificazione in edilizia non è semplice come per i dati anagrafici: serve infatti - oltre al progetto nei casi più complessi - una «asseverazione» da parte di un tecnico abilitato, un documento cioè in cui l’architetto, l’ingegnere o il geometra, una volta verificate le normative statali, regionali e comunali e le previsioni urbanistiche comunali, dichiara che l’intervento previsto è ad esse conformi.

Serve naturalmente un po’ di tempo per preparare queste carte, e bisogna pagare l’attività del progettista, ma una volta presentate al Comune la Cila o la Scia i lavori possono cominciare subito, senza restare appesi alle lentezze degli uffici.

Cosa resta invece ancora soggetto al «permesso edilizio»? Innanzitutto le «nuove costruzioni», singoli edifici in zone dove il piano regolatore ammette l’intervento diretto (senza piano urbanistico), e anche gli «ampliamenti di volume» di edifici esistenti. Ma ci sono a questo secondo caso alcune importanti e positive eccezioni (si veda il box sui permessi).

Sono inoltre soggette all’ok del Comune le ristrutturazioni edilizie «pesanti», cioè le trasformazioni radicali degli edifici esistenti che comportino modifiche dei volumi e dei prospetti, e nel caso dei centri storici anche quando c’è modifica di destinazione d’uso.

In tutti gli altri casi basta la Scia, anche per le ristrutturazioni edilizie rilevanti con cambio d’uso (sempreché ammesso dai Prg) o le demolizioni e ricostruzioni senza aumento di volume e anche con modifiche alla sagoma.

La tabella dei titoli edilizi

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