Urbanistica

La Sicilia facilita gli interventi di recupero nei centri storici: ok anche ai cambi d'uso

di Jada C. Ferrero

Rigenerare i nuclei urbani storici: la Sicilia approva una legge ad hoc, per incentivare e semplificare i recuperi. L'assemblea legislativa dell'isola ha licenziato favorevolmente, nei giorni scorsi (martedì 7 luglio) il disegno di legge «Norme per favorire il recupero del patrimonio edilizio di base dei centri storici», testo che unifica diversi precedenti Ddl e che, dopo lungo dibattito in commissione, ha avuto infine l'ok in Aula con qualche emendamento dell'ultima ora.

In 6 articoli, il testo ha come obiettivo-cardine la tutela, la valorizzazione e la rivitalizzazione economica e sociale dei centri storici. L'espressa volontà è quella di «incentivare la rigenerazione delle aree urbane degradate nelle caratteristiche e peculiarità originarie».
Vengono definite le diverse tipologie edilizie del patrimonio esistente, che si articolano in: edilizia di base non qualificata; edilizia di base parzialmente qualificata; edilizia di base qualificata; edilizia di base qualificata speciale (palazzetti); edilizia monumentale residenziale (palazzi dell'edilizia storica); edilizia monumentale specialistica (non residenziale: immobili religiosi, civili, militari, produttivi ed altri); edilizia residenziale moderna non qualificata; edilizia specialistica moderna non qualificata; i) altre tipologie varie.
Scatta ora un periodo in cui gli uffici tecnici comunali dovranno mettersi a lavorare su studi di dettaglio. Infatti, l'appartenenza delle singole unità edilizie alle varie tipologie espresse in legge dovrà essere individuata, entro 240 giorni dalla promulgazione della legge, con uno studio di dettaglio contenente relazione illustrativa delle scelte e planimetria (in scala non superiore a 1:500). Gli studi andranno approvati dai consigli comunali, previo parere reso in una conferenza dei servizi indetta dagli uffici tecnici e aperta a soprintendenza e genio civile. I consigli comunali dovranno deliberare entro 180 giorni dal deposito degli studi. In caso contrario, l'assessorato regionale al Territorio potrà "commissariare" la questione, inviando prima al Comune una diffida a procedere entro 30 giorni, poi disponendo un intervento sostitutivo.

Lo studio di dettaglio, insieme al verbale della conferenza dei servizi, dovrà rimanere pubblicato per almeno un mese all'albo pretorio e sul sito web del Comune, per accogliere eventuali osservazioni/opposizioni. Se non ne pervengono, il Consiglio comunale va convocato entro 30 giorni, per procedere ad approvazione. Se ne arrivano, l'ufficio tecnico comunale deve indire entro 15 giorni un'apposita conferenza di servizi per valutare eventuali modifiche. Entro 30 giorni dal parere, l'assemblea comunale deve esprimersi. La delibera finale va trasmessa in Regione, e decorsi 30 giorni («senza possibilità di interruzione o sospensione per richiesta di chiarimenti»), il parere si intende espresso favorevolmente.

Il testo definisce quali sono gli interventi ammessi, e cosa serve per attuarli: manutenzione ordinaria e straordinaria, sempre ammesse, hanno identico iter: comunicazione di inizio attività da presentare con relazione tecnica asseverata e corredo fotografico; per i soli immobili vincolati occorre ok della soprintendenza; restauro e risanamento conservativo, ammesso previa concessione edilizia su qualsiasi tipologia, sebbene non sia contemplato per l'edilizia di base non qualificata e l'edilizia residenziale moderna, residenziale o specialistica; ristrutturazione edilizia, ammessa su tutto il patrimonio non qualificato o solo parzialmente qualificato, con l'avvertenza che, nelle tipologie qualificate, la ristrutturazione interna non può comportare la totale demolizione dell'edificio, visto che vanno conservate le principali strutture verticali e orizzontali ed il carattere tipologico dell'immobile; la ristrutturazione può anche essere parziale, e riguardare solo le coperture oppure le facciate; serve comunque e sempre la concessione edilizia, prescritta pure per la sostituzione edilizia, con demolizione e ricostruzione, che può avvenire anche con modifica della sagoma, se coerente con la tipologia dell'intorno.

In norma anche l'accorpamento di più unità immobiliari (serve comunicazione di inizio attività + relazione tecnica asseverata) e la ristrutturazione urbanistica, intesa come «sommatoria organica di manutenzioni, ristrutturazioni, accorpamenti e demolizioni per la realizzazione di nuove costruzioni»; consentita su contesti edilizi fatiscenti, totalmente o parzialmente disabitati; indispensabile allora placet della soprintendenza. I vari interventi possono ricomprendere interventi di efficientemento energetico e adeguamento sismico.

Ai Comuni spetta di delimitare aree di tutela e valorizzazione, ricomprendenti uno o più isolati, all'interno dei centri storici, che possono coinvolgere anche zone limitrofe con analogo livello di degrado, purché non prevalenti come superficie.

In tutte le unità edilizie dei centri storici sono ammesse nuove destinazioni d'uso compatibili col contesto. E quindi è consentita la destinazione a: edilizia residenziale pubblica (pure mediante localizzazione di programmi costruttivi); edilizia privata; turistico-ricettivo; parcheggio interrato; commerciale; artigianato; terziario avanzato. La valutazione delle richieste riguardanti interventi di recupero edilizio nei centri storici diventa prioritaria.
La legge, cui sarà attribuito un formale numero nei prossimi giorni, è prevista in pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale regionale per venerdì prossimo 17 luglio.

Il testo della legge per favorire il recupero dei centri storici in Sicilia

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