Urbanistica

Superbonus/5. Credito d'imposta, il beneficio fiscale diventa cedibile senza i vecchi limiti

Sinora solo gli incapienti potevano rivolgersi agli istituti di credito

di Fabio Chiesa e Giampiero Gugliotta

Il decreto legge Rilancio, derogando espressamente alle specifiche disposizioni in materia di cessione del credito e di sconto in fattura contenute negli articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, apre le porte alla cessione dei crediti d'imposta, scaturenti dalle detrazioni casa, agli istituti di credito e agli altri intermediari finanziari.

Il «vecchio» sistema
In precedenza, solo per alcune tipologie di intervento, ai contribuenti che nell'anno precedente a quello di sostenimento della spesa si trovavano nella cosiddetta "no tax area" (cosiddetti "incapienti") era consentito optare per la cessione del credito a banche e altri intermediari finanziari.I capienti potevano invece cedere il credito ai soli fornitori e ad altri soggetti privati (soggetti diversi dai fornitori, che comunque dovevano essere collegati al rapporto che aveva dato origine alla detrazione), ma non alle banche o agli intermediari finanziari.L'articolo 121 del Dl Rilancio innova radicalmente la disciplina esistente prevedendo:l'apertura generalizzata dell'opzione sconto in fattura, piuttosto che cessione del credito, per tutti i lavori di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di adozione di misure antisismiche, di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (bonus facciate), di installazione di impianti solari fotovoltaici e di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;la possibilità di cedere i crediti di imposta, sia direttamente (dal soggetto committente) che indirettamente (dal fornitore/prestatore edile) ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari (per il monitoraggio e la gestione della cessione del credito, l'agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei contribuenti il portale https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/area-riservata (si veda l'articolo nella pagina).

La "nuova" cessione del credito quindi solleva gli operatori del settore dal doversi far carico dell'anticipazione della liquidità necessaria per l'acquisto del credito d'imposta (o per la concessione dello sconto direttamente in fattura) dal committente i lavori, fatti salvi gli oneri finanziari.È inoltre prevista la possibilità di utilizzare in compensazione questi crediti (articolo 17 del Dlgs 241/97), anche per quanto riguarda le rate residue di detrazione non fruite derivanti da anni precedenti ma in tal caso il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione (in quote annuali) con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere usufruita negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti alle compensazioni previsti dall'articolo 34 della legge 388/2000 e all'utilizzo dei crediti di imposta previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 244/2007.

L'accertamento
L'Agenzia potrà avvalersi dei poteri di accertamento previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procederà, in base a criteri selettivi, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti alla base del diritto alla detrazione d'imposta.

Antitruffa
Nel caso in cui siano rilevati errori od omissioni, i fornitori e i soggetti cessionari risponderanno solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto. Ciò a condizione che non si sia in presenza di concorso nella violazione da parte del fornitore che ha applicato lo sconto (o dei successivi cessionari): in tal caso, scattano la sanzione e la responsabilità solidale per il pagamento dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante con i relativi interessi.Qualora invece, senza concorso nella violazione, sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione, l'agenzia delle Entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante con interessi e sanzioni.

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