Urbanistica

Superbonus/2. Sul fotovoltaico il 110% richiede interventi energetici o antisismici

Copertura anche sull'acquisto di sistemi di accumulo, installabili pure successivamente

di Luca De Stefani

Per poter fruire del super bonus del 110% sulle installazioni di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo, è necessario eseguire congiuntamente uno dei seguenti interventi che beneficiano del super bonus: quelli per il risparmio energetico «qualificato» (compresi i tre trainanti) o quelli per il sisma-bonus. Sono trainanti, quindi, anche gli interventi dell'ecobonus diversi dai tre trainanti e tutti quelli sul sisma-bonus. A differenza degli interventi sull'ecobonus (già agevolati al 50-65-70-75-80-85%) e dell'installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici (già agevolata al 50%), dove l'aumento al 110% è possibile solo congiuntamente ad almeno uno dei tre nuovi interventi cosiddetti «trainanti».Le installazioni di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo sono nuove tipologie di interventi, nell'ambito della consueta detrazione del 50% prevista dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h del Tuir, che dal 2021 dovrebbe tornare al 36%.

Interventi «trainanti»
I tre nuovi interventi cosiddetti trainanti, cui spetta la detrazione Irpef e Ires del 110% sul risparmio energetico «qualificato», per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, sono i seguenti: due relativi alla «sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti» (su «edifici unifamiliari» o su «parti comuni degli edifici») e uno sull'isolamento termico.Quindi potranno beneficiare del super bonus del 110% per gli interventi sugli «edifici unifamiliari» o sulle «parti comuni degli edifici» (anche non condominiali), con spesa massima di 30.000 euro (se su parti comuni, moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio), per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti:con impianti di microcogenerazione o;con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria (per le parti comuni, solo se centralizzati) a pompa di calore (per le parti comuni, anche a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, prevista dal regolamento delegato della Commissione Ue del 18 febbraio 2013, n. 811/2013), inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo.Potranno beneficiare del super bonus del 110% anche gli interventi di isolamento termico (con materiali isolanti conformi ai criteri ambientali minimi del Dm Ambiente dell'11 ottobre 2017) delle superfici opache verticali (pareti isolanti o cappotti) e orizzontali (pavimenti e coperture), che interessano l'involucro dell'edificio, con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio stesso (spesa massima di 60.000 euro, moltiplicata per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio).

Fotovoltaico
La detrazione del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio dell'articolo 16-bis del Tuir è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici (anche di proprietà pubblica, adibiti ad uso pubblico o di nuova costruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a, b, c d del Dpr 26 agosto 1993, n. 412), con un limite di spesa di 48.000 euro e comunque di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, a patto che l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno dei seguenti interventi che beneficiano del super bonus del 110%: quelli per il risparmio energetico «qualificato» (compresi i 3 trainanti) o quelli per il sisma-bonus (articolo 119, comma 5 del decreto Rilancio).Il limite di spesa si riduce a 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, se l'installazione avviene nell'ambito degli interventi ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica (articolo 3, comma 1, lettere d, e, f del Dpr 6 giugno 2001, n. 380).

Sistema di accumulo
La detrazione del 50% (dal 2021 del 36%) per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio dell'articolo 16-bis del Tuir è elevata al 110%, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione del 110%, con lo stesso limite di spesa di 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo (articolo 119, comma 6 del decreto Rilancio).

Requisiti comuni
Le detrazioni per l'impianto fotovoltaico e il sistema di accumulo sono subordinate alla cessione in favore del Gse (Gestore dei servizi elettrici) dell'energia non auto-consumata in sito e non sono cumulabili:con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione previste dall'articolo 11, comma 4,del Dlgs 3 marzo 2011, n. 28;con gli incentivi per lo scambio sul posto previste dall'articolo 25-bis del Dl 24 giugno 2014, n. 91.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©