Urbanistica

Bonus ristrutturazione, detrazione limitata sui lavori per i disabili

Agenzia delle Entrate: le «barriere architettoniche» sono solo quelle che impediscono l'accesso dei disabili e non tutte le opere che intervengono per limitare la disabilità

di Saverio Fossati

Le «barriere architettoniche» sono solo quelle che impediscono l'accesso dei disabili e non tutte le opere che intervengono per limitare la disabilità. Questo, in sintesi, il principio che l'agenzia delle Entrate ha affermato con la risposta 147/2020 all'interpello del contribuente, padre di una persone affetta da autismo, che chiedeva di applicare la detrazione del 50% su una serie di lavori. In sostanza, il contribuente, per migliorare l'autonomia domestica del figlio, aveva effettuato la rimozione di "barriere sensoriali" ma non fisiche: riduzione dei rumori derivanti dallo scarico, adeguamento del getto del soffione della doccia, colorazione delle pareti interne per ridurre le tonalità che generano disagio e installazione del regolatore della temperatura dell'acqua. Il tutto senza titoli abilitativi in quanto non previsti. Per le Entrate, però, questi interventi «non rientrano tra quelli di manutenzione straordinaria agevolabili ai sensi dell'art. 16-bis del Tuir, né tra quelli finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, atteso che non presentano le caratteristiche tecniche previste dal Dm n. 236 del 1989». Quindi l'assenza di opere edilizie e la mancanza di riferibilità al Dm 236/89 sono da considerarsi una scriminante senza appello per ottenere la detrazione del 50% delle spese.

La risposta dell'Agenzia delle Entrate

La risposta n.147 delle Entrate

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