Urbanistica

Dl Rilancio/1. Nel Superbonus 110% arrivano le stangate per i falsi attestati

La versione finale del decreto conferma il maxi ecoincentivo ma punisce anche con sanzioni pecuniarie da 2mila a 15mila euro il rilascio ai cittadini di asseverazioni infedeli

di Marco Mobili

I soggetti che rilasceranno attestazioni e asseverazioni infedeli per ecobonus e sismabonus potenziati al 110% rischieranno una sanzione pecuniaria da un minimo di 2mila euro fino a un massimo di 15mila euro per ogni attestazione o asseverazione infedele rilasciata ai cittadini che avviino i lavori di efficientamento energetico e di messa in sicurezza degli edifici. È quanto si legge nello schema del decreto Rilancio, approvato la settimana scorsa dal Consiglio dei ministri e inviato alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.Come anticipato sul Sole24Ore domenica scorsa lo sconto fiscale per lavori ammessi all'ecobonus e al sismabonus sarà riconosciuto anche per gli interventi effettuati sulle "seconde case", a patto però che non siano villette unifamiliari. Al comma 11 dell'articolo 122 dello schema di decreto viene infatti precisato che la maxi agevolazione fiscale non si applica agli interventi effettuati da «persone fisiche, al di fuori dell'attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale».

D'altronde il propellente fiscale utilizzato per rilanciare l'intero settore dell'edilizia privata nasce con l'intenzione dichiarata di voler sostenere i lavori di efficientamento e di sicurezza dei condomini a cui, una volta deliberati dall'assemblea, il singolo condomino potrà legare eventuali interventi mirati per la sua abitazione, prima o seconda casa che sia.Tra le altre novità dell'ultima ora inserite nel testo c'è anche quella secondo cui la polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle attestazioni o asseverazioni che i professionisti dovranno stipulare, non dovrà essere inferiore a 500mila euro. E questo per garantire, sempre secondo quanto prevede la norma, ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. A verificare sulla veridicità delle informazioni e dei dati attestati e asseverati dai professionisti incaricati sarà comunque il ministero dello Sviluppo economico. E in caso di false attestazione disporrà l'immediata decadenza dai benefici fiscali.

Per il resto il testo, giunto all'ultimo miglio prima della sua entrata in vigore, conferma i cardini della misura. Il bonus fiscale del 110% sarà riconosciuto per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. Le spese ammesse sono quelle per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie, il cosiddetto "cappotto termico" per intenderci. La detrazione Irpef, che potrà essere ceduta e trasformata in credito di imposta, è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. Ci sono poi gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento o anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici.Lo sconto fiscale, in questo caso, è calcolato su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30mila euro anche questo moltiplicato per il numero delle unità immobiliari. Per la messa in sicurezza degli edifici dal pericolo sismico la norma prevede che in caso di cessione del bonus del 110% a una compagnia di assicurazione con la stipula di una polizza che copra il rischio da eventi calamitosi, la detrazione oggi prevista al 19% sale fino al 90% del costo dell'assicurazione sottoscritta.

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