Urbanistica

La Sicaf multicomparto è parificata ai fondi comuni immobiliari

L'estensione del regime è contenuta nella risposta a interpello 74 delle Entrate. Separabili le attività ai fini Iva e possibile il versamento cumulativo dell’imposta

di Alessandro Germani

La Sicaf multicomparto separa le attività ai fini Iva ex articolo 36, comma 3 del Dpr 633/72, fattura le operazioni attive di ciascun comparto col proprio numero di partita Iva, liquida l'Iva in modo separato con riferimento a ciascun comparto, effettua un versamento cumulativo dell'Iva e presenta un'unica dichiarazione. È quanto si legge nella risposta ad interpello 74/2020 di ieri che parifica la Sicaf ai fondi comuni immobiliari.L'istante è una Sicaf (società di investimento a capitale fisso) ovvero un fondo d'investimento alternativo disciplinato dall'articolo 1, comma 1, lettera m-quater del Dlgs 58/98 (Tuf), provvisto di due comparti differenti, ciascuno con un numero identificativo ad hoc rilasciato dalla Banca d'Italia come per i fondi immobiliari. La struttura multi-comparto consente alla società di separare investimenti immobiliari diversi.

Si tratta, poi, di una Sicaf eterogestita in quanto la gestione dell'intero patrimonio di ciascun comparto è affidata a un gestore esterno ex articolo 38 del Tuf.La società richiama l'equiparazione normativa fra fondi immobiliari e Sicaf, considerato che l'articolo 9, comma 1, Dlgs 44/2014 prevede espressamente l'estensione alle Sicaf immobiliari delle disposizioni fiscali riguardanti i fondi comuni di investimento immobiliari del Dl 351/2001. Se vale l'equiparazione, allora, il principio di separazione patrimoniale che caratterizza i fondi immobiliari e i comparti della Sicaf comporta che i chiarimenti forniti dalle Entrate in merito alla natura di «attività separate» ai fini Iva dei fondi immobiliari di una Sgr possano essere applicati anche nel rapporto tra Sicaf multi-comparto (soggetto passivo Iva) e singoli comparti (patrimoni autonomi all'interno della Sicaf).

Ciò per la Sicaf comporterà che:
• per la fatturazione delle operazioni attive poste in essere da un comparto utilizzerà il proprio numero di partita Iva e l'identificativo di tale comparto attribuito dalla Banca d'Italia;
• l'Iva sarà liquidata in modo separato con riferimento all'attività di ciascun comparto;
•effettuerà un versamento cumulativo dell'Iva dopo aver compensato la propria posizione con quelle dei singoli comparti;
•presenterà un'unica dichiarazione Iva con un modulo per le proprie operazioni, nonché tanti ulteriori moduli quanti sono i comparti (inserendo nel Quadro VA4 la denominazione del comparto e il numero identificativo attribuito dalla Banca d'Italia);
•l'eventuale credito Iva da dichiarazione potrà essere chiesto a rimborso ex articolo 8, comma 1 del Dl 351/2001. L'Agenzia chiarisce che la Sicaf, introdotta dal Dlgs 44/2014, rappresenta un Oicr come i fondi comuni e le Sicav, con patrimonio multicomparto costituito da Fia e Oicvm. L'articolo 9 ha esteso alla Sicaf il regime dei fondi immobiliari.

Per questi ultimi la Sgr, pur mantenendo una contabilità separata per ogni fondo (articolo 36, Dpr 633/72) presenta un'unica dichiarazione ed effettua un unico versamento cumulativo (circolare 2/E/2012). Alla Sicaf, provvista di autonoma soggettività Iva sia se autogestita sia se eterogestita, si applicherà il medesimo regime, confermando in toto la tesi dell'istante, anche in virtù dei chiarimenti della circolare 19/E/2018 in tema di separazione dell'attività.

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