Urbanistica

Immobiliare/1. No agevolazioni sulle cessioni di asset inclusi nei piani integrati

Sui trasferimenti di immobili inseriti nei programmi integrati - afferma la Cassazione - non si può applicare l'imposta ipocatastale e di registro in misura fissa

di Massimo Frontera

Sui trasferimenti immobiliari di immobili inclusi in programmi integrati di intervento e di riqualificazione urbana (ex lege n.179/1992, articolo 16) non si possono applicare le agevolazioni previste nell'ambito dei piani di recupero, sia di iniziativa pubblica sia di iniziativa privata in convenzione (ex lege n.168/1982, articolo 5), cioè l'imposta di registro e ipocatastale in misura fissa. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione (Sezione Tributaria Civile) nell'ordinanza n.2631/2020 pubblicata ieri.

Il motivo, spiegano i giudici, è che i piani di recupero «sono del tutto differenti dai programmi integrati di intervento di riqualificazione urbana». Citando una analoga pronuncia del luglio scorso (n.19318/2019), i giudici ricordano che i piani di recupero mirano alla «restituzione all'abitato esistente, ove caratterizzato da avanzati processi di degrado, di sufficienti condizioni di decoro e vivibilità». Sono cioè interventi che non modificano il tessuto edilizio ma si limitano a migliorarlo. Al contrario, i programmi di riqualificazione urbana, rappresentano strumenti urbanistici che trasformano ampie parti di tessuto edilizio, prevedendo anche l'edificazione di nuovi immobili su aree libere.

L'ordinanza delle Cassazione

L'ordinanza della Cassazione

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