Urbanistica

Ecobonus, in caso di più imprese in cantiere possibile lo sconto in fattura «differenziato»

Se lo sgravio è ammesso in presenza di più appalti da parte dello stesso committente, lo sconto può essere applicato anche solo da alcuni degli appaltatori

di Marzo Zandonà

Il quesito: Un contribuente intende sostenere spese per risparmio energetico. I costi verranno fatturati da più imprese. Qualora il contribuente volesse fruire dell'agevolazione dello sconto in fattura, è possibile avere lo sconto solo con alcune imprese? Nello specifico l'impresa degli infissi pratica lo sconto in fattura, mentre l'impresa che si occupa del cappotto non vuole applicarlo. Inoltre si chiede se lo sconto in fattura è pari alla detrazione del 65% oppure se va rapportato a quanto effettivamente potrebbe detrarre il cliente: nello specifico il cliente non ha abbastanza capienza d'imposta per recuperare l'intero 65 per cento. M.B.BRESCIA

La risposta dell'esperto: La risposta al primo quesito è affermativa. Laddove lo sconto sia ammesso in presenza di più appalti da parte del medesimo committente, lo sconto può essere applicato anche solo da alcuni degli appaltatori, mentre per gli altri lavori resta ferma la possibilità della detrazione in dichiarazione dei redditi o della cessione del credito d'imposta. Dal 1° gennaio 2020 tale possibilità di fruizione dei bonus fiscali, in alternativa alla detrazione diretta, ovvero della cessione del credito, resta in vigore per i soli lavori di risparmio energetico, per i quali opera l'ecobonus, di importo pari o superiore a 200.000 euro, effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali (articolo 1, comma 175, della legge 160/2019, di Bilancio per il 2020).

In particolare, lo sconto continua, dunque, a essere consentito solo per i lavori di risparmio energetico, purché qualificati come ristrutturazioni importanti di primo livello, vale a dire quelli in cui venga interessato l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio (si veda il Dm 26 giugno 2015), e che interessino l'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio. Viene, invece, abrogata per tutte le altre fattispecie (Sismabonus ed Ecobonus per interventi sulle singole unità immobiliari), per le quali tuttavia continua a essere possibile la cessione del credito di imposta, in alternativa alla fruizione diretta.

In sostanza, con l'eliminazione di tale misura si rendono inefficaci le disposizioni attuative contenute nel provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate 660057 del 31 luglio 2019, che indica le modalità e i termini con i quali il fornitore può recuperare lo sconto praticato, sotto forma di credito d'imposta da compensare con modello F24, o da cedere ai propri fornitori. Il provvedimento stesso è comunque applicabile alle ipotesi per le quali era ammesso lo sconto sino al 31 dicembre 2019 e per quelle per le quali è ancora ammesso dal 1° gennaio 2020. In tal caso resta possibile applicare la procedura per lo sconto anche solo per alcune delle prestazioni, mentre per le altre continua a potersi applicare la detrazione in dichiarazione dei redditi o il pagamento con la cessione del credito di imposta. L'applicazione dello sconto, così come il pagamento con la cessione del credito d'imposta, prescinde dalla capienza del contribuente, nel senso che l'importo dello sconto o della cessione del credito d'imposta è comunque pari all'importo detraibile.

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