Urbanistica

Fotovoltaico, per le imprese possibilità di restituire il beneficio fiscale maturato (senza sanzioni) e rinunciare al contenzioso

di Giuseppe Latour

Restituire il beneficio fiscale maturato, senza sanzioni o interessi, e rinunciare al contenzioso eventualmente avviato. È questa la via d’uscita, aperta fino al 30 giugno, che il decreto fiscale, appena convertito in Parlamento, offre con l’articolo 36 a tutte quelle imprese che hanno cumulato, per impianti fotovoltaici, gli incentivi alla produzione di energia elettrica - riconosciuti dal III, IV e V Conto energia - con la detassazione per investimenti ambientali prevista dalla Legge finanziaria del 2001 (Tremonti ambiente).

La vicenda va avanti da tempo e riguarda agevolazioni fiscali e tariffarie già fruite per le quali, secondo alcune interpretazioni, ci sarebbe un divieto di cumulo. La questione non è pacifica, tanto che sul punto sono aperte diverse cause, sia in ambito amministrativo che tributario, come ricorda la stessa relazione di accompagnamento al decreto.

Il Dl, comunque, aderisce alla tesi del divieto di cumulo, definendo a livello normativo una procedura diretta a consentire al contribuente di sanare la sua posizione. Le imprese, quindi, potranno mantenere il diritto a beneficiare del Conto energia, pagando però una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione a suo tempo effettuata in dichiarazione, relativa alla detassazione ambientale, l’aliquota d’imposta (Ires o Irpef) di tempo in tempo vigente.

Chi vuole avvalersi della definizione dovrà presentare una comunicazione all’agenzia delle Entrate. Il contenuto di questa comunicazione sarà oggetto di un provvedimento dell’agenzia, da emanare nel giro di due mesi.

Il contribuente dovrà anche indicare l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto il recupero delle agevolazioni, assumendosi l’impegno a rinunciare ai giudizi. L’estinzione della causa sarà subordinata al perfezionamento della definizione.

La presentazione della comunicazione e il pagamento degli importi in restituzione dovranno avvenire entro il 30 giugno del 2020. Resta «impregiudicata» la facoltà di agire in giudizio a tutela dei propri diritti per coloro che non ritengano di avvalersi della facoltà di definire in questo modo la propria posizione.

Nel corso dell’esame alla Camera del decreto è stata anche introdotta la previsione secondo la quale – nei casi in cui il contribuente si avvalga della definizione - il Gse non applicherà le decurtazioni degli incentivi previste a titolo di sanzione per le irregolarità riscontrate in sede di controlli e terrà conto di questa nuova disciplina.

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