Urbanistica

Bonus facciate anche per imprese e lavoratori autonomi (ma al 50%). Escluse le superfici vetrate

di Massimo Frontera

Il bonus facciate viene esteso anche «ai soggetti titolari di reddito di impresa e ai titolari di reddito di lavoro autonomo» anche se la detrazione non è più del 90%, come per contribuenti Irpef, ma scende al 50 per cento. È uno dei passaggi più importante di un corposo emendamento sul cosiddetto bonus facciate del 90%, che si legge nell'ultimo fascicolo di emendamenti firmati dai relatori alla Manovra di Bilancio in dirittura d'arrivo al Senato in prima lettura. L'emendamento si incarica di coordinare anche il nuovo sgravio con i precedenti bonus, in particolare quello sull'efficientamento energetico.

«Nell'ipotesi in cui - si legge nell'emendamento - i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n.39 alla Gazzetta Ufficiale n.162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla Tabella 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 gennaio 2010, pubblicato nel supplemento ordinario n.35 alla Gazzetta Ufficiale n.35 del 12 febbraio 2010. In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n.63, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n.90».

Il bonus facciate conferma inoltre l'applicazione temporale al 2020 - con la detrazione ripartita in dieci rate annuali - precisando che riguarda gli interventi «di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444», cioè le zone urbanistiche del centro storico e delle aree di trasformazione. Dal perimetro del bonus facciate vengono espressamente escluse le superfici vetrate. Si legge infatti nell'emendamento: «Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio di cui al presente articolo esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi».

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