Urbanistica

Sisma bonus/2. Cessione del credito problematica se si decide di cumulare lo sgravio

di Jacopo Mario Rosa (*)

Nell'immenso panorama delle agevolazioni fiscali se ne rinviene una, particolarmente incentivante, in virtù della quale è possibile beneficiare di una detrazione d'imposta fino all'85 % per i lavori che siano finalizzati, congiuntamente, alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica. Quanto appena riportato è espressamente sancito dall'art.14, comma 2-quater.1 del D.L. n. 63/2013 che, recentemente, ha subito una modifica dal c.d. "Decreto Crescita" tale da estendere l'ambito di applicabilità della norma a tutti gli edifici ubicati nelle zone a rischio sismico. La disposizione, limpida in apparenza, presenta un'incertezza di fondo che consiste nella possibilità di applicare, a questa peculiare modalità di esecuzione degli interventi, l'istituto della cessione del credito.

Sul punto, infatti, è lo stesso art. 14 a stabilire che, in linea generale, la cedibilità della detrazione è ammessa per gli interventi di efficientamento energetico trascurando, invece, che la medesima norma prevede una detrazione anche per le opere che riguardano la riduzione del rischio sismico. Da un'interpretazione letterale, sembrerebbe quindi che, nell'ipotesi di esecuzione congiunta di interventi antisismici e di riqualificazione energetica, sia ammessa la cessione del credito corrispondente alla detrazione solo per la quota-parte relativa a questi ultimi. Così operando, i contribuenti si troverebbero a dover scindere gli importi pagati per la riduzione del rischio sismico da quelli, invece, corrisposti per l'ottenimento del risparmio energetico.

Evidentemente, si genererebbero complessità in capo agli operatori del settore, soprattutto con riferimento alla necessità di dover calcolare con esattezza le percentuali di detrazione relative agli interventi singolarmente considerati. Per di più, tale operazione è praticamente irrealizzabile dal momento che la norma disciplina un'unica percentuale di detrazione non prevedendo, in alcun caso, un cumulo di differenti aliquote. Il credito d'imposta, infatti, è riconosciuto nella misura dell'80% delle spese sostenute qualora il combinato degli interventi determini il passaggio dell'immobile ad una classe di rischio sismico inferiore o, in alternativa, per l'85% degli importi pagati se si consegue una classificazione due volte inferiore rispetto all'originaria. Inoltre, è appropriato guardare con spirito critico anche al fatto che, per questa peculiare tipologia di interventi, è stato previsto un unico massimale di spesa.

Qualora, infatti, fosse accolta l'impossibilità di cedere la detrazione maturata per l'esecuzione combinata degli interventi in questione, ne discenderebbe che, in ogni caso, non sarebbe consentito il raggiungimento della quota massima utilizzabile dai soggetti passivi d'imposta. In altre parole, consentire la cessione del credito d'imposta di cui all'art. 14, comma 2-quater.1 per le sole spese relative agli interventi di riqualificazione energetica farebbe, inevitabilmente, venire meno l'opportunità di trasferire la restante parte di detrazione. D'altro canto, un'interpretazione più estensiva, volta a consentire la possibilità di cedere nella sua interezza il credito d'imposta, sconterebbe il rischio di una eccessiva esposizione alle contestazioni dell'Agenzia delle Entrate. Un sentiero che, di certo, chiunque vorrebbe evitare di percorrere anche se è opportuno registrare che l'eccessiva incertezza del disposto normativo potrebbe costituire un elemento a vantaggio del contribuente.

In tale contesto, dunque, risultano più appetibili altre agevolazioni, quale, ad esempio, quella prevista dall'art. 16, comma 1-quinquies del D.L. n. 63/2013 e, succintamente, pari all'85% delle spese sostenute per la riduzione del rischio sismico di parti comuni degli edifici condominiali. In definitiva, l'occasione per restituire vigore al bonus è rappresentata dall'intervento di una prassi chiarificatrice, soprattutto in ragione di percentuali di detrazione così cospicue. Per realizzare l'obiettivo, auspicato da tempo anche a livello comunitario, di promuovere a pieno il compimento di lavori finalizzati al miglioramento del patrimonio edilizio.

(*) avvocato

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