Urbanistica

Ecobonus: lo sconto al posto dello sgravio? L'impresa può anche rifiutarsi

di Marco Zandonà

IL QUESITO: L’articolo 10 del Dl 34/2019 ha modificato l’articolo 14 del Dl 63/2013, aggiungendo il comma 3.1. In tale comma è prevista, per il committente, la possibilità di scegliere, al posto del credito d’imposta fruibile in 10 anni, di beneficiare di uno sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore il quale potrà, a sua volta, recuperare tale importo in cinque quote annuali di pari importo come credito d’imposta. Mi sembra di capire che il fornitore non si può opporre a tale scelta del committente, ma ciò comporta che dovrà anticipare come se fosse un finanziamento in cinque anni tali somme rischiando aumento dei costi e crisi di liquidità. Il fornitore può opporsi a tale opzione o deve accettarla comunque? (R.D.Massa e Cozzile)

LA RISPOSTA DELL'ESPERTO: Il fornitore, in caso di richiesta del committente, può scegliere di non aderire alla proposta perdendo l’appalto, ma il committente dovrà trovare un altro esecutore disposto ad accettare lo sconto come modalità di pagamento. L’articolo 10 del Dl 34/2019, convertito nella legge 58/2019, inserisce la possibilità, sia per i lavori di risparmio energetico sia per quelli di messa in sicurezza sismica che danno diritto rispettivamente all’ecobonus e al sismabonus (compresi gli interventi di prevenzione sismica eseguiti anche su singoli immobili, che danno diritto alla detrazione nella misura “base” non cedibile sotto forma di credito d’imposta, cioè: 50% in caso di interventi che non comportino miglioramento delle classi sismiche; 70% in caso di miglioramento di 1 classe di rischio e 80% nell’ipotesi di miglioramento di due classi di rischio, ex articolo 16, comma 1–bis e 1–quater, Dl 63/2013, convertito nella legge 90/2013), di fruire, in alternativa alla detrazione e alla cessione del credito, di uno sconto corrispondente all’importo detraibile anticipato dall’impresa esecutrice dei lavori. Lo sconto viene rimborsato all’impresa sotto forma di credito d’imposta e recuperato mediante compensazione (tramite F24) in cinque quote annuali di pari importo. In merito è prevista la possibilità per i fornitori che hanno effettuato le due tipologie di intervento, di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Si tratta, dunque, di una nuova modalità di pagamento che rientra nella libera contrattazione delle parti e l’impresa può non accettare questa possibilità di pagamento del corrispettivo.

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