Urbanistica

Sismabonus, ok allo sgravio del 75%-85% anche per gli appartamenti in permuta con l'impresa

di Massimo Frontera

Sì all'applicazione del sismabonus anche agli immobili oggetto di permuta con l'impresa di costruzione. Il via libera dell'Agenzia delle Entrate è contenuto nella risposta n.354/2019 a un apposito quesito di un contribuente. La situazione prospettata prevede che l'immobile a uso abitativo - in con proprietà con più membri della famiglia - venga trasferito, a titolo di permuta, all'impresa di costruzione, la quale, dopo aver demolito e ricostruito, cederà ai contribuenti due nuove unità immobiliari. Il contribuente fa espresso riferimento al sismabonus (Dl 63/2013 articolo 16 comma 1-septies).

La risposta positiva del fisco è chiara e forte: «Si ritiene che - nel rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla normativa di riferimento, ai fini dell'applicazione del beneficio in esame - l'Istante e gli altri comproprietari possono fruire, anche nell'ipotesi prospettata di permuta, della detrazione di cui al citato articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge n. 63 del 2013, nella misura del 75 o dell'85 per cento (a seconda che dagli interventi realizzati dall'impresa sull'immobile derivi la diminuzione di una o due classi di rischio sismico) del prezzo delle unità immobiliari (che verranno ad esistenza) risultante dal contratto di permuta». La risposta positiva poggia sulla «sostanziale analogia» dei due istituti: permuta e vendita. Tuttavia, le Entrate osservano che «la differente causa giuridico-economica posta a fondamento dei predetti contratti non esclude che in entrambi i negozi si realizzi una cessione a fronte di un corrispettivo. A tal fine, è comunque necessario indicare in atto il conguaglio pattuito dalle parti nonché il valore attribuito a ciascuno dei beni permutati».

Rispondendo alla seconda parte del quesito, L'agenzia fiscale esclude invece che il contribuente possa acquisire i crediti di imposta corrispondenti alle detrazione di altri familiari. «I predetti crediti - chiarisce l'agenzia delle Entrate - potranno, invece, essere ceduti alle imprese che hanno effettuato gli interventi, con la facoltà di successiva cessione del credito medesimo».

La risposta dell'Agenzia delle Entrate

La risposta dell'Agenzia delle Entrate n.354/2019

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