Urbanistica

Sismabonus/2. Sì alla cumulabilità con i contributi post terremoto del 2009

di M.Fr.

Via libera delle Entrate alla possibilità di cumulare lo sgravio del sismabonus ai contributi pubblici concessi per la ricostruzione dopo i danni terremoto in Abruzzo del 2009.

La decisione delle Entrate - contenuta nella risposta n.61/2018 - è rilevante perché interpreta in modo favorevole ai contribuenti una norma restrittiva prevista dalla legge di bilancio 2017 (art.1, co.3, legge 232/2016), secondo cui i benefici del sismabonus «non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici». Peraltro, quest'ultima decisione delle Entrate è in perfetta coerenza con l' ordinanza commissariale n.60/2018 (del 31 luglio scorso ) che ha sancito la compatibilità tra il sismabonus e i contributi pubblici per la ricostruzione post terremoto del 2016-2017 (per la parte eccedente il contributo pubblico ottenuto).

Il caso concreto sottoposto all'Agenzia delle Entrate, riguardava in particolare un intervento di demolizione e ricostruzione su un immobile danneggiato dal terremoto del 2009 sul quale all'epoca «si è ripristinato lo status "ante-sisma" dell'edificio, senza aver posto in essere alcun intervento di miglioramento o adeguamento della struttura volta alla riduzione della vulnerabilità sismica dell'edificio».

«La finalità di riqualificazione del patrimonio edilizio abitativo secondo criteri di prevenzione del rischio sismico - afferma tra le altre cose l'Agenzia delle Entrate - non viene meno in presenza di un finanziamento ricevuto per la ricostruzione privata dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017; la suddetta finalità non viene meno, a fortiori, laddove il contributo sia stato erogato negli anni 2009-2010 in relazione ad interventi già eseguiti, per la riparazione dell'edificio danneggiato dal sisma del 6 giugno 2009 (6 aprile 2009, ndr).

Pertanto, conclude l'Agenzia, «fermo restando il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalla normativa agevolativa sul "sisma bonus" richiamata nell'interpello l'istante potrà fruire delle detrazioni recate dall'articolo 16 comma 1-bis e ss. del d.l. n. 63 del 2013 per le spese sostenute - nei limiti di 96.000 euro per unità immobiliare - per la realizzazione di interventi volti alla riduzione del rischio sismico effettuati sugli immobili facenti parte
dell'edificio».

LA RISPOSTA N.61 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La risposta dell'Agenzia delle Entrate n.61/2019

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©