Urbanistica

Sismabonus/1. La ristrutturazione con permesso (invece che Scia) perde lo sgravio

di Massimo Frontera

Uno sfortunato contribuente di Macerata è incappato nel semaforo rosso dell'Agenzia delle Entrate che - con la risposta n.64 pubblicata ieri - nega la possibilità di beneficiare del sismabonus in mancanza della presentazione della asseverazione del progettista oltre il termine previsto dalla norma. Va subito precisato che nel caso in questione, la tardiva presentazione dell'asseverazione ha una sua giustificazione. Il comune infatti ha imposto al promotore l'ottenimento del permesso edilizio - in luogo della Scia - in quanto l'intervento prevedeva anche una parziale modifica della destinazione d'uso (del primo piano, da abitativo a commerciale).

Come spiega l'istante nella richiesta di parere, «l'asseverazione prevista dalla norma per l'accesso alla detrazione non è stata allegata alla presentazione del permesso a costruire in comune (i lavori sono, infatti, iniziati solo per la parte non strutturale, in attesa del sopracitato deposito). Ciò in quanto essendo il permesso a costruire un titolo non immediatamente abilitativo ma subordinato al rilascio della concessione comunale, che potrebbe anche non avvenire, è prassi consolidata effettuare i calcoli strutturali solo nel caso in cui la pratica viene autorizzata dal comune».

L'agenzia delle Entrate esclude senza possibilità di appello la possibilità di beneficiare dello sgravio in assenza della asseverazione o, comunque, con una presentazione tardiva, essendo questo vincolo espressamente richiesto da una norma (Dm Infrastrutture 28 febbraio 2017, n.58). «Sulla base delle richiamate disposizioni - conclude la risposta n.64 - deve, ritenersi, dunque, che, nel caso in esame, la non contestuale/tardiva allegazione del progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico contenente l'asseverazione non consente l'ottenimento dei benefici fiscali».

LA RISPOSTA N.64 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La risposta dell'Agenzia delle Entrate n.64/2019

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