Urbanistica

Sismabonus/3. Nel condominio la detrazione può arrivare fino all’85%

di Marco Zandonà


La gran parte delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 per interventi di prevenzione sismica si può recuperare in cinque anni, in sede di dichiarazione dei redditi. E il recupero di queste spese può anche anticiparsi, cedendo – sotto forma di credito d'imposta – tutto l'importo detraibile.

Valore degli sconti
Il cosiddetto “sismabonus” consiste in una detrazione dall'Irpef o dall'Ires dei costi sostenuti per interventi di messa in sicurezza statica delle abitazioni e degli immobili a destinazione produttiva, situati nelle zone ad alta pericolosità sismica (zone 1, 2 e 3 così come individuate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3274 del 20 marzo 2003). L'agevolazione va calcolata su un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96mila euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze) e va ripartita in cinque quote annuali di pari importo. A seconda degli interventi realizzati, lo sconto fiscale è pari:al 50% delle spese sostenute per interventi sulle parti strutturali che non conseguono un miglioramento della classe sismica; al 70% delle spese sostenute per interventi che riducono il rischio sismico di una classe; all'80% delle spese sostenute per interventi che riducono il rischio sismico di due classi. Nel caso in cui le opere siano eseguite su edifici condominiali, le percentuali di detrazione aumentano: al 75% delle spese sostenute per interventi che riducono il rischio sismico di una classe; all'85% delle spese sostenute per interventi che riducono il rischio sismico di due classi.

Interventi e beneficiari
Le spese agevolate sono quelle relative ai lavori di messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali degli edifici, compresi quelli di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti (purché non ci sia un aumento della volumetria). Sono agevolate anche i costi pagati per la redazione della documentazione obbligatoria, necessaria a comprovare la sicurezza statica.Possono fruire del beneficio sia i soggetti Irpef (privati, società di persone, professionisti) che i soggetti Ires (società di capitali ed enti) che sostengono le spese per l'intervento di riqualificazione energetica e che posseggono, o detengono, l'immobile sulla base di un titolo idoneo (contratto di locazione o comodato o leasing).

Rischio sismico e attestazioni
Il 28 febbraio 2017 il ministero delle Infrastrutture, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha emanato il decreto 58 che definisce le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni e anche le modalità di attestazione da parte dei professionisti abilitati (progettista, direttore dei lavori, collaudatore) circa l'efficacia degli interventi.

Cessione del credito
Per i lavori condominiali è prevista ogni condomino possa cedere la detrazione, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese esecutrici o a soggetti privati (esclusi istituti di credito e intermediari finanziari). Le modalità attuative della cessione sono state stabilite da un provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate (108572 dell'8 giugno 2017) e da due circolari (11/E/2018 e 17/E/2018). I soggetti che possono acquistare il credito sono i fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili, oppure “altri soggetti privati”: cioè coloro (persone fisiche, esercenti lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti) che – seppur diversi dai fornitori che realizzano gli interventi – siano comunque collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. Vi rientrano, ad esempio, i condòmini o le società che fanno parte dello stesso gruppo dell'impresa esecutrice dei lavori agevolati. Il credito può essere ceduto anche ai subappaltatori e ai fornitori di cui si serve l'impresa per realizzare gli interventi anche non inclusi nell'ambito operativo dei bonus (purché le opere rientrino complessivamente nello stesso contratto d'appalto). La possibilità di “trasferire” il credito corrispondente alla detrazione è limitata a una sola eventuale cessione successiva a quella originaria: per un totale di due cessioni complessive. In tal caso, anche la seconda (e ultima) cessione deve avvenire sempre nei confronti di un “soggetto collegato”.

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