Urbanistica

Lo sconto Imu per gli immobili tutelati vale anche se il vincolo riguarda solo la facciata

di Massimo Romeo

Il beneficio fiscale della riduzione Imu per i fabbricati di interesse storico o artistico non può essere negato se il vincolo è solo sulla facciata in quanto essa è certamente una componente essenziale del fabbricato quale componente costitutiva dello stesso. Questo il principio che si ricava dalla sentenza della Ctr Milano 5396/2018 del 12 dicembre.

La questione finita all'attenzione dei giudici tributari ambrosiani concerne l'impugnazione da parte di una società di capitali di un avviso di accertamento notificato dal Comune tramite il quale l'ente locale richiedeva la maggiore Imu su un immobile di proprietà della ricorrente sottoposto al vincolo di tutela sui fabbricati di interesse storico ed artistico di cui alla legge 1089/1939 per il quale, per l'anno in questione, la società aveva versato l'imposta comunale in misura ridotta.

La difesa dell'atto impositivo da parte dell'ente locale si fondava essenzialmente sul fatto che il vincolo artistico invocato dalla ricorrente era stato apposto dalla Soprintendenza solo sulla facciata e non anche sull'intero edificio; pertanto tale beneficio non sarebbe stato possibile estenderlo in modo arbitrario in quanto ciò avrebbe comportato una violazione dell'articolo 14 delle preleggi (divieto di analogia o di interpretazione estensiva).

La Ctp , richiamando un'ordinanza della Cassazione (29194/2017), riteneva di accogliere il ricorso in considerazione della ratio della norma agevolativa ovvero di perseguire l'obiettivo di venire incontro alle maggiori spese di conservazione che il proprietario è tenuto ad affrontare per preservare le caratteristiche dell'immobile vincolato, anche quindi nel caso in cui l'interesse riguardi solo una porzione dell'immobile ( nel caso di specie la facciata).

Il Collegio regionale, partendo dal tenore letterale dell'articolo 13.3 lettera a) del Dl 201/2011, in cui in cui si dispone essere la base imponibile dell'imposta municipale propria ridotta del 50% «per i fabbricati di interesse storico o artistico», ammette che la norma fa riferimento al fabbricato nella sua complessità, come sottolineato dal Comune appellante ma, proprio alla stregua di tale formulazione, non risulta possibile distinguere segnatamente una componente essenziale dello stesso fabbricato quale è certamente la facciata.

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