Urbanistica

Edilizia privata, quando l’ascensore è legittimo per «solidarietà condominiale

di Valeria Sibilio

L'ampliamento di una scala padronale, per permettere l'esecuzione di un'opera indispensabile per l'effettiva abitabilità di un immobile, non può essere escluso per disposizioni condominiali che subordinino i lavori all'autorizzazione del condominio. Soprattutto in virtù del principio della «solidarietà condominiale», cui ci si deve attenere. Lo ha chiarito la Cassazione con l'ordinanza 31462 del 2018. La vicenda nasce da un ricorso in Tribunale di un gruppo di condòmini che chiedevano di dichiarare l'illegittimità di un ascensore realizzato dai convenuti e il ripristino dello stato dei luoghi, oltre al risarcimento dei danni. Al contrario, i condòmini che avevano installato l'ascensore chiedevano a loro volta i danni derivati dal ritardo nell'esecuzione dell'opera. Il Tribunale rigettava entrambe le domande. In appello veniva chiarito che comunque era possibile, con pochi lavori (i cui oneri comunque si assumevano i condòmini interessati) si poteva garantire il passaggio di persone, biciclette e scooter e il corretto rapporto di aeroilluminazione.

Gli altri condòmini non si arrendevano e ricorrevano in Cassazione, sostenendo che si trattasse di un'«innovazione vietata». La Cassazione, però, oltre a dare ragione ai giudici di appello sugli aspetti tecnici, ha affermato con chiarezza che l'installazione di un ascensore, al fine dell'eliminazione delle barriere architettoniche, realizzata da un condomino su parte di un bene comune, deve considerarsi indispensabile ai fini dell'accessibilità dell'edificio e della reale abitabilità dell'appartamento, e rientra nei poteri spettanti ai singoli condòmini ai sensi dell'articolo 1102 del Codice civile.

Non solo: in tema di eliminazione delle barriere architettoniche la legge 13/89 costituisce espressione di un principio di solidarietà sociale e persegue finalità di carattere pubblicistico volte a favorire, nell'interesse generale, l'accessibilità agli edifici. Pertanto per bloccare l'ascensore non basta una disposizione del regolamento condominiale che subordini l'esecuzione dell'opera all'autorizzazione del condominio. Il principio di solidarietà condominiale implica il contemperamento di vari interessi, tra i quali anche quello delle persone disabili, all'eliminazione delle barriere architettoniche, trattandosi di un diritto fondamentale che prescinde dall'effettiva utilizzazione, da parte di costoro, degli edifici interessati e che conferisce comunque legittimità all'intervento innovativo, purché lo stesso sia idoneo, anche se non ad eliminare del tutto, quantomeno ad attenuare sensibilmente le condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell'abitazione. La Cassazione ha, perciò, rigettato il ricorso, condannando i ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio.

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