Urbanistica

Bonus per la riqualificazione energetica anche sul «magazzino» dell’impresa

di Massimo Romeo

La detrazione per gli interventi eseguiti e finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche su edifici esistenti non deve essere limitata solo agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi né tantomeno, per i titolari di reddito d'impresa, agli interventi sui fabbricati strumentali. È il principio della sentenza della Ctr Milano 2906/2018.La controversia aveva ad oggetto l'impugnazione di un contribuente (una cooperativa) di una cartella tramite la quale l'Agenzia recuperava a tassazione una maggiore imposta in seguito al disconoscimento, da un punto di vista soggettivo, della detraibilità delle spese per interventi di risparmio energetico.

L'amministrazione riteneva che per tali interventi effettuati dalla cooperativa, a proprietà indivisa, sugli immobili di sua proprietà e assegnati in godimento ai soci, non potesse essere goduta l'agevolazione fiscale, trattandosi di interventi non effettuati su beni strumentali ma su beni merce.Il contribuente sosteneva la tesi contraria. La Ctp accoglieva il ricorso e l'ufficio appellava la sentenza, sottolineando che la detrazione spetterebbe solo agli utilizzatori degli immobili oggetto di riqualificazione nonché che, per i beni merce, il costo dell'intervento si potrebbe traslare sugli utilizzatori. Il collegio regionale decide di confermare la decisione.

La Ctr considera non sovrapponibile il confronto proposto dall'ufficio con quanto previsto dall'agevolazione per le spese di recupero del patrimonio edilizio per la quale, con una successiva disposizione (legge 448/2001), c'è stata l'estensione agli interventi eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione che provvedono alla successiva alienazione, richiamata dall'Agenzia come prova della «stretta interpretazione» delle norme agevolative in materia fiscale; ciò in quanto la ragione dell'intervento a posteriori del legislatore, limitato agli edifici in vendita o in corso di costruzione, era tesa a favorire sia il completamento delle opere edilizie in corso (lavori da ultimare entro il 31 dicembre 2002) che l'alienazione delle abitazioni entro il 30 giugno 2003, con l'attribuzione dell'agevolazione agli acquirenti ed agli assegnatari, dunque solo con un indiretto effetto a favore delle imprese costruttrici.

Risulta inconferente il paragone con questa disposizione in quanto il dettato normativo non lascia alcun dubbio, nella misura in cui prevede detrazioni per interventi su edifici esistenti, senza alcuna limitazione quanto alla proprietà o all'uso, purché il contribuente che effettua l'intervento dia adeguata documentazione delle spese. È dirimente il contenuto dell'articolo 2 del Dm attuativo secondo cui l'agevolazione spetta «ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi», senza distinzione alcuna quanto alla classificazione a bilancio dei beni posseduti. Con queste motivazioni la Ctr non trova alcuna ragione perché dovrebbe essere negata l'agevolazione.

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