Urbanistica

Agenzia Entrate: bonus alberghi cumulabile con l'ammortamento del 140%

di Luca De Stefani

Sulle stesse voci di spesa, il cosiddetto bonus hotel è incumulabile solo con le agevolazioni fiscali che erano già in vigore il 7 maggio 2015 e che contemporaneamente hanno le stesse finalità, ambito soggettivo, oggettivo e temporale. È incumulabile, quindi, con la detrazione Irpef e Ires del 65% sul risparmio energetico qualificato, istituita con la legge 296/2006 ma si può cumulare, invece, con i vantaggi fiscali derivanti dal cosiddetto maxi-ammortamento, perché quest'ultimo incentivo è stato introdotto dopo il 7 maggio 2015 e persegue finalità del tutto diverse. Sono queste le conclusioni della risoluzione 15 settembre 2017, n. 118/E, le quali sono estendibili, naturalmente, anche all'iper-ammortamento (incremento del 150% del costo fiscale ammortizzabile dei "beni materiali strumentali nuovi" del modello «Industria 4.0»).

La incumulabilità
In generale, il credito di imposta sugli alberghi è alternativo e non cumulabile con «altre agevolazioni di natura fiscale», come ad esempio con la detrazione Irpef e Ires del 55-65% sul risparmio energetico qualificato (come anticipato nel focus del Sole 24 Ore sulle agevolazioni ai contribuenti del 22 luglio 2015 e confermato nella risoluzione 15 settembre 2017, n. 118/E). L'incumulabilità vale solo con riferimento alle «medesime voci di spesa». Secondo la risoluzione n. 118/E/2017, però, la non cumulabilità, introdotta dal decreto attuativo 7 maggio 2015, vale solo per le «misure agevolative già in vigore al momento dell'emanazione del decreto» e aventi il «medesimo ambito soggettivo, oggettivo e temporale di applicazione del credito d'imposta» per gli alberghi, nonché le «stesse finalità di quest'ultimo».
Anche se il decreto attuativo è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 68 del 23 marzo 2015, la risoluzione parla di «momento dell'emanazione del decreto», che è il 7 maggio 2015, quindi, per individuare la data di entrata in vigore delle altre agevolazioni di natura fiscale, potenzialmente non cumulabili con il bonus hotel (se con le stesse finalità, eccetera), si deve considerare il 7 maggio 2015.

Risparmio energetico
Seguendo l'interpretazione della risoluzione dell'agenzia delle Entrate n. 118/E/2017, sulla cumulabilità del bonus alberghi con quello del maxi-ammortamento (generata dal fatto che il secondo è stato introdotto dopo il primo e ha finalità diverse), si ritiene che anche le detrazioni Irpef e Ires del 65% per il risparmio energetico qualificato siano cumulabili, sugli stessi investimenti, con i vantaggi fiscali del maxi-ammortamento del 140% e dell'iper-ammortamento del 250%, come anticipato dal Sole 24 Ore il 5 settembre 2016.
L'agenzia delle Entrate aveva già chiarito che la norma relativa al maxi-ammortamento non prevede alcuna specifica previsione sulla cumulabilità del beneficio con altre misure di favore, pertanto, questo bonus è fruibile «anche in presenza di altre misure di favore, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente» (circolare 26 maggio 2016, n. 23/E). Deve essere analizzata, quindi, la norma relativa al bonus sul risparmio energetico, la quale, all'articolo 10, decreto 19 febbraio 2007, prevede che la detrazione del 65% non sia cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi. Basandosi sul tenore letterale dell'articolo 10, decreto 19 febbraio 2007, che parla di agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi, il divieto di cumulo sembra applicabile solo alle agevolazioni concepite per la riqualificazione energetica, come la detrazione del 36-50% sul risparmio energetico non qualificato (articolo 16-bis, comma 1, lettera h, Tuir), escludendo dal cumulo gli incentivi introdotti con finalità diverse. Il maxi-ammortamento ha la finalità di «incentivare gli investimenti diretti al rinnovo del parco beni strumentali» (risoluzione 15 settembre 2017, n. 118/E), a nulla rilevando il conseguimento di un eventuale risparmio energetico. Quindi, anche la detrazione del 65% è cumulabile con il bonus del maxi-ammortamento del 140% e dell'iper-ammortamento del 250 per cento.

LA SCHEDA
Bonus alberghi
È un credito d'imposta del 30% delle spese sostenute nel triennio 2014-2016 e del 65% nel biennio 2017-2018, per interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di eliminazione delle barriere architettoniche e di incremento dell'efficienza energetica .

Maxi-ammortamento
È l'aumento del 40% del costo fiscalmente ammortizzabile degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi (esclusi quelli con aliquote fiscali di ammortamento sotto il 6,5%, fabbricati e costruzioni, veicoli non strumentali) effettuati fino al 31 dicembre 2017 o fino al 30 giugno 2018, a condizione che entro il 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

La risoluzione dell'Agenzia Entrate

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©