Urbanistica

Detrazione del 36% sulle ristrutturazioni, il bonus va contestato subito: bocciata la rettifica delle rate successive

di Laura Ambrosi

Le spese di ristrutturazione devono essere disconosciute nell’anno di sostenimento, poiché va contestata in origine la sussistenza dei presupposti. Ne consegue che – in mancanza di un accertamento in tal senso – è legittima la detrazione dei decimi negli esercizi successivi e la pretesa dell’ufficio risulta infondata. A fornire questa interpretazione è la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia con la sentenza 128/2/17 depositata il 15 maggio 2017 (presidente e relatore Montanari).

Un contribuente impugnava una cartella di pagamento derivante da un controllo formale (ex articolo 36-ter, Dpr 600/73) con cui l’Agenzia disconosceva il diritto di detrazione del 36% delle spese di ristrutturazione. Più precisamente veniva recuperata la quota di 1/10 detratta nell’esercizio controllato, nel presupposto che le opere eseguite anni prima si riferissero a un ampliamento per sopraelevazione di un fabbricato esistente e non al recupero dello stesso, e quindi fossero interventi non rientranti nell’agevolazione.

Il provvedimento impositivo veniva impugnato dinanzi al giudice tributario rilevando che per l’anno di esecuzione delle opere era stata già emessa analoga cartella di pagamento successivamente sgravata. Di conseguenza, secondo il contribuente, che l’ufficio non poteva disconoscere la detrazione dei decimi detratti negli anni successivi al primo, ormai divenuto “definitivo”.

Il collegio emiliano, in accoglimento del ricorso, ha innanzitutto precisato che qualora l’Agenzia voglia contestare la legittimità della detrazione sulle ristrutturazioni deve notificare un avviso di accertamento, facendo riferimento al periodo di imposta in cui i costi sono stati sostenuti. Occorre, infatti, disconoscere i presupposti che hanno determinato il diritto alla detrazione e ciò anche quando la stessa viene frazionata in più anni.

Tale circostanza – hanno precisato i giudici – non viola il principio di autonomia fra i diversi periodi di imposta, dato che nella specie si tratta di un unico esercizio in cui sorge il diritto a detrarre le diverse quote.

Diversamente, peraltro, per ogni annualità l’ufficio potrebbe adottare comportamenti diversi, creando così irragionevoli disparità di trattamento della medesima fattispecie.

In altre parole, l’eventuale disconoscimento della detraibilità delle spese di ristrutturazione va effettuato attraverso un motivato avviso di accertamento in riferimento al primo esercizio, ossia contestando a monte il presupposto di tale detrazione. La conclusione è chiara: in mancanza di un accertamento relativo al periodo di sostenimento delle spese, le rate detratte negli esercizi successivi sono legittime e l’ufficio non può contestare alcune violazione.

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