Urbanistica

Vizi dell'opera, direttore dei lavori responsabile al 50% anche se «estromesso» dall'appaltatore

di Francesco Machina Grifeo

Il direttore dei lavori è tenuto a vigilare, per conto del committente, sulla corretta esecuzione dei lavori, per cui di fronte ai vizi dell'opera, non può giustificarsi sostenendo di essere stato «estromesso» dall'appaltatore, in quanto aveva comunque l'obbligo di mettere al corrente il preponente. Lo ha stabilito il Tribunale di Perugia, con la sentenza del 9 giugno 2016 n. 1313, fissando al 50% la responsabilità del professionista per i difetti riscontrati nella ristrutturazione di un immobile.

In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, afferma la sentenza, «il direttore dei lavori per conto del committente presta un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultati ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente - preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al formale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto».

Pertanto, secondo la giurisprudenza di Cassazione, nelle obbligazioni del direttore dei lavori rientrano «l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi». Dunque, «non si sottrae a responsabilità, il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente». In particolare, prosegue la Suprema corte, «l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati». (n. 10728/2008).

Il tribunale ha così riconosciuto la responsabilità del geometra-direttore dei lavori nella misura del 50%, a metà dunque con l'appaltatore, per la rimozione dei vizi dell'opera, per un costo stimato di oltre 8mila euro. La sentenza ha poi condannato soltanto l'appaltatore a restituire altri 26mila euro per aver preteso somme superiori di circa il doppio rispetto a quelle effettivamente necessarie per l'esecuzione dei lavori, impiegandole per l'esecuzione dei lavori presso un diverso immobile.

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