Urbanistica

L'Esperto risponde. Ecobonus, necessario l'invio della certificazione energetica

Possiedo una villetta in campagna, in comproprietà con mio marito, nella quale intendiamo eseguire un intervento di coibentazione del tetto. So che per questo tipo di lavori sono previste detrazioni fiscali, che saranno prorogate anche l’anno prossimo. Siccome la casa non ha un attestato di certificazione energetica, vorrei sapere se il documento è richiesto e se saremo costretti a metterci in regola prima degli interventi, oppure se possiamo farlo anche dopo. Sarebbero eventualmente detraibili anche le spese sostenute per la compilazione di questo attestato?

m. f. - Viterbo

L’intervento di coibentazione è agevolato dal cosiddetto ecobonus fiscale che attualmente, per le spese sostenute dalle persone fisiche entro il 31 dicembre 2016, prevede una detrazione del 65 per cento (fino a un massimo di 60mila euro). In attesa di avere chiarezza sulle percentuale di detrazione concessa il prossimo anno (per i privati conta il momento in cui vengono pagate le spese, con bonifico “parlante”), restano in ogni caso valide le modalità di richiesta del bonus.

L’attestato di prestazione energetica (Ape) non dev’essere posseduto a priori. È però necessario per accedere alle agevolazioni, in riferimento ad alcune tipologie di lavori: oltre alla coibentazione di pareti verticali, tetti e solai, anche per i lavori di riqualificazione energetica globale degli edifici e di sostituzione di infissi su parti condominiali.

Una volta completate queste opere, si deve quindi far compilare l’attestato, che però non va inviato all’Enea. Infatti, in generale, per fruire delle detrazioni del 65% sul risparmio energetico è necessario rispettare, oltre ai requisiti tecnici dell’intervento in sé, l’invio della documentazione all’Enea: invio che va eseguito – tramite l’applicativo sul sito acs.enea.it – entro 90 giorni dalla fine dei lavori, compilando la scheda descrittiva degli interventi e, dove previsto, l’attestato di qualificazione energetica (Aqe).

In caso di coibentazione del tetto, questa pratica non può essere gestita in autonomia dall’utente. Occorre invece affidarsi a un tecnico, che può essere anche lo stesso coinvolto nei lavori per i quali si vuole chiedere la detrazione. Il tecnico compilerà l’attestato di qualificazione (Aqe) richiesto, che si distingue dall’Ape perché ne costituisce una specie di sintesi, ma senza attribuire una classe energetica all’immobile. L’Aqe comprende i dati relativi all’efficienza dell’edificio post-intervento (secondo lo schema dell’allegato A del “decreto edifici”) e va firmato e timbrato da un professionista abilitato, la cui parcella è comunque detraibile. Insomma, l’attestato di qualificazione ha un nome simile all’attestato di prestazione energetica, ma serve ai soli fini della pratica con l’Enea. Quanto all’Ape, anche la spesa per la sua compilazione è detraibile: a redigere il documento deve però essere un tecnico “esterno” ai lavori (che quindi può non coincidere con quello che si occupa dell’Aqe).

L’Ape è il documento stilato da un esperto qualificato e indipendente che certifica la prestazione energetica di un edificio. Misura la quantità annua di energia effettivamente consumata o necessaria per un uso standard di un immobile (climatizzazione invernale ed estiva, produzione di acqua calda sanitaria) e indica la classe energetica in cui si colloca, fornendo raccomandazioni per migliorarne l’efficienza. L’Ape – erede dell’ex Ace (attestato di certificazione energetica) e con validità decennale - va dunque aggiornato in tutti i casi di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica del fabbricato (si veda anche l’articolo in apertura di queste pagine): ecco perché è obbligatoriamente richiesto per alcuni interventi agevolati dall’ecobonus.

Ai fini del beneficio fiscale, l’attestato dev’essere conservato dall’utente insieme con altri documenti: le fatture delle spese sostenute, la ricevuta del bonifico “parlante” (obbligatorio per le persone fisiche), le schede tecniche, l’asseverazione del tecnico (per dimostrare che l’intervento è conforme ai requisiti prestazionali previsti) e un documento che attesti la fine dei lavori.

Vanno inoltre conservati il Cpid (codice personale identificativo), che si riceve al termine della trasmissione all’Enea, e gli allegati richiesti dalla pratica, debitamente firmati e datati: nel caso in questione, gli allegati A (attestato di qualificazione energetica) ed E (scheda descrittiva) del “decreto edifici”.

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