Urbanistica

Tar Campania, le strutture in cemento progettate solo dall'ingegnere

di Guglielmo Saporito

Professioni tecniche in agitazione, per una serie di rischi connessi allaprogettazionecon uso del cemento armato inzone sismiche.

Dopo la sentenza su L’Aquila, che attribuisce ampie responsabilità ai professionisti incaricati della ristrutturazione in aree a rischio (si veda Il Sole 24 Ore di giovedì 1° settembre ), è il caso di esaminare anche la sentenza (4092 del 23 agosto) del Tar di Napoli, chiamato a decidere su una lite relativa a ristrutturazione e ampliamento in zona sismica.

Il caso
Il caso in questione riguarda la parte residenziale di un fabbricato, oggetto di ristrutturazione e ampliamento, attraverso l’annessione di un nuovo corpo di fabbrica in cemento armato. La parte relativa ai calcoli strutturali del cemento armato è stata curata da un ingegnere, mentre la progettazione delle restanti parti architettoniche recava la firma del geometra.

Nel caso di strutture in cemento armato, la normativa limita l’intervento progettuale dei geometri alle piccole costruzioni accessorie di edifici rurali, o di industrie agricole, in cui, perlatro, non siano richieste particolari operazioni di calcolo, o non si profilino situazioni di pericolo per le persone. Secondo il Tar, tali prerogative sono rispettate scindendo la progettazione ed affidando la parte relativa alle strutture di cemento armato ad un ingegnere abilitato e le altre parti al geometra, rimanendo sempre nella sfera delle costruzioni per civile abitazione di «modeste dimensioni».

Opere modeste
In conclusione, in caso di complessiva modestia dell’opera, si ritiene legittimo il permesso di costruire, qualora i calcoli relativi alle opere in cemento armato siano stati curati da un professionista abilitato, anche su un progetto redatto da un geometra.

Non basta poi la circostanza che l’opera ricada in zona sismica per escludere, di per sé, che la costruzione civile possa ritenersi modesta ai fini della competenza del geometra nella progettazione, anche per le parti non interessate dalle strutture di cemento armato. Nelle zone interessate da rischio sismico, il requisito della “modestia” della costruzione (Consiglio di Stato 7477/2015) va valutato con maggiore rigore, ma non escluso automaticamente.

La svolta operativa

Con questa sentenza il Tar di Napoli ha superato l’orientamento ostile ad attività autonome ma coordinate, che distingue le opere riconducendole in parte ad ingegneri o architetti, ed in parte a geometri: il Tar ammette la separazione tra progettazione dell’ossatura ed attività che diano forma al corpo che deve esserne sorretto, scindendo nella progettazione l’ossatura (struttura portante) di un edificio, dimensionata per reggere le sollecitazioni statiche, dinamiche, verticali e orizzontali. Se un ingegnere architetto si assume le responsabilità di tali aspetti, l’ulteriore attività progettuale si risolve nella definizione di elementi di chiusura della stessa, mediante tamponamenti interni ed esterni, di natura essenzialmente architettonica.

In altri termini, le opere volte a delimitare gli spazi in cui si svolge l’attività umana e che non richiedono il possesso di specifiche competenze strutturali, possono restare al geometra.

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