Urbanistica

Climatizzazione, ribadito l'obbligo di installare valvole e contabilizzatori in condominio

di Maria Chiara Voci e Silvio Rezzonico

Nei mesi in cui in molti condomini sono in corso i lavori di adeguamento per l'introduzione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, la norma di riferimento – cioè il Dlgs 102/2014, che attua la disciplina europea – cambia pelle. Le modifiche, richieste da Bruxelles pena una procedura di infrazione, sono state introdotte con il decreto 141 del 18 luglio 2016, che ha ricevuto il via libera dal Consiglio dei ministri lo scorso 14 luglio. L'atto, uscito sulla Gazzetta di lunedì 25 luglio, è in vigore da ieri.

Di sostanza le novità in vigore. Innanzitutto, il decreto impone, in ogni condominio e in presenza di un impianto per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria in teleriscaldamento o teleraffrescamento o tramite un sistema centralizzato, di introdurre le valvole e la contabilizzazione. Tutto questo, però, solo a condizione che l'intervento determini una reale efficienza sui consumi e un risparmio energetico. La scadenza per completare l'adeguamento resta fissata al 31 dicembre 2016: ciò significa che occorre intervenire prima della riaccensione dei caloriferi.

Sull'operatività, il decreto definisce meglio l'esigenza di trasparenza, non solo in fase di ripartizione, ma anche di fornitura. Tocca alle imprese distributrici (cioè esercenti l'attività di misura) installare un contatore di fornitura, in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura dell'edificio. Il contatore dovrà, inoltre, restituire con precisione i dati sul consumo effettivo del fabbricato e fornire informazioni sul tempo di utilizzo dell'energia e sulle relative fasce temporali. Spetterà, invece, ai condomini garantire la contabilizzazione dei consumi delle singole unità immobiliari attraverso l'installazione di sotto-contatori (in caso di supercondominio, un sotto-contatore riguarderà anche i singoli palazzi).

Se l'edificio presenta un impianto a distribuzione orizzontale (anche definito "a zona") bisognerà installare un sotto-contatore all'ingresso di ciascuna unità. Tuttavia, rispetto al passato, viene chiarito nel decreto 141/2016 che tale intervento può essere evitato non solo nei casi di «impossibilità tecnica» di installazione del sistema (già contemplati in precedenza), ma anche in caso di «inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali». Condizioni che devono essere, comunque, illustrate all'interno di una specifica relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato.

Al contrario, in caso di distribuzione verticale (o a colonne montanti) occorrerà installare ripartitori (oltre alle valvole termostatiche) in corrispondenza di ciascun corpo scaldante posto all'interno delle unità immobiliari. La sanzione per non aver installato i contabilizzatori o i ripartitori sarà direttamente ogni singolo condomino, nella misura da 500 a 2.500 euro per ogni appartamento.

Altra novità contenuta nel correttivo è, infine, la possibilità di derogare (per ciò che riguarda la suddivisione delle spese fra gli appartamenti) alla norma Uni 10200, attualmente in fase di revisione (arriverà in porto, con ogni probabilità, per la fine dell'anno). Per risolvere una serie di problemi applicativi e soprattutto per riequilibrare situazioni di pesante e conclamata disequità, il decreto correttivo prevede la possibilità di suddividere l'importo complessivo attribuendo una quota di almeno il 70% agli effettivi prelievi volontari di energia termica, nel caso in cui sussistano differenze di fabbisogno termico fra le diverse unità superiori al 50%.

Gli importi rimanenti saranno invece ripartiti secondo i vecchi criteri, cioè i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili oppure secondo le potenze installate. Per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi in questione resta, inoltre, salva la possibilità che la suddivisione venga effettuata in base ai soli millesimi.

Il decreto lelgislativo 141/2016

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