Urbanistica

Piano casa Liguria: riformulati iter su varianti dei parchi, Vas e autorizzazioni paesaggistiche

di Jada C. Ferrero

In Liguria, ultimi ritocchi normativi al Piano Casa "perenne", ora definitivamente al decollo nella sua versione riformata. Lo strumento di agevolazione edilizia già di carattere "straordinario", trasformato in opportunità invece strutturale e permanente dal nuovo esecutivo regionale guidato da Giovanni Toti (mediante la Lr 22/2015, in vigore dal 7 gennaio scorso), ha avuto necessità di un nuovo passaggio in Aula, dopo che in febbraio il testo aveva subìto rilievi di legittimità costituzionale da parte del Governo, in particolare per tre aspetti (non sostanziali) legati ai temi parchi e paesaggio.

Così, le modifiche approvate ieri, martedì 28 giugno, superano le censure.
Gli stringati passaggi del disegno di legge (n. 82/16) riformulano aspetti tecnici legati a iter e adempimenti in materia di approvazione delle varianti ai piani dei Parchi, di valutazione ambientale strategica, valutazione di incidenza, e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche disciplinate dal D.lgs n. 42/2004, il Codice del Paesaggio.
In una parola, technicalities. Che tuttavia, hanno di nuovo spaccato l'Aula – 16 voti contro 15 - a dimostrazione della forte valenza politica che lo strumento del Piano Casa, ha sempre avuto, qui e altrove.

Le principali novità del piano casa Liguria

L'idea dei Piani casa, nata ai tempi del Berlusconi IV per stimolare l'economia dando linfa all'edilizia agendo sul bene-casa, aveva istituzionalmente preso corpo con la sigla, il 1° aprile 2009, di un'intesa fra Stato e Regioni, ognuna delle quali ha poi dato vita a un proprio strumento. Dovevano essere delle "finestre" di durata teorica di 18 mesi.

Periodi in cui, in deroga ai piani regolatori comunali, sarebbe stato possibile dare vita, "eccezionalmente", a ampliamenti oppure sostituzioni edilizie con domolizione/ricostruzione – questi i due macro interventi incentivati dai Piani Casa – ammessi con premialità crescenti a fronte di determinate migliorie/riqualificazioni. Nel tempo le Regioni, pressoché in massa, hanno prorogato le proprie "finestre" – le ultime scadenze sono ora a fine 2017 - e graduato i bonus secondo specificità locali.

La Liguria, come già l'Umbria pioniera nel 2015, ha a questo punto introdotto il meccanismo nel proprio corpus urbanistico, come opzione costante. La "riforma Toti" (che modifica l'originario Piano Casa, Lr 49/2009) prevede che, in deroga alla pianificazione, il meccanismo dei bonus di cubatura sia norma "sovraordinata" e operante fino comunque all'inserimento nei Puc, i piani urbanistici comunali, di una specifica disciplina di agevolazione degli interventi di adeguamento e rinnovo degli immobili esistenti.

I 235 Comuni liguri hanno avuto un paio di mesi di tempo dall'entrata in vigore del testo per eventualmente sottrarre porzioni di territorio dai possibili ampliamenti che la norma regionale consente ed anzi promuove, con bonus di cubatura in caso di riqualificazione (+25% o più). Gli enti, con delibera di consiglio comunale, potevano escludere, in precise aree, sia gli incrementi volumetrici, sia i cambi di destinazione per gli edifici esistenti non residenziali, mentre non avevano facoltà di impedire le sostituzioni edilizie (con premi di cubatura del 35-60%). Non esiste ancora una ricognizione puntuale dello scenario, ma nella Liguria dei campanili la rosa dei divieti è stata modulata in modo variegato.

La norma regionale, dal canto suo, già prevede una fitta serie di ambiti
esclusi: i centri storici (salvo diversa decisione dei Comuni), gli edifici abusivi (la nuova legge 22/2015 ammette invece gli interamente condonati, prima vietati), quelli ricadenti in aree di inedificabilità assoluta oppure in aree demaniali marittime concesse per finalità turistico-ricreative (ad esempio gli stabilimenti balneari) o, ancora, vincolati come beni culturali o, nei Comuni costieri, siti in zone di particolari pregio e tutela.

Il Piano Casa ligure non è soltanto diventato permanente. Ne è aumentata l'operatività. La Lr 22/15 ha esteso gli ampliamenti (ammessi su edifici a totale o prevalente funzione residenziale non eccedenti i 1500 mc) anche alle pertinenze (se entro i 200 mc); fa maggiore leva sui cambi di destinazione d'uso; ha innalzato la soglia massima dell'incremento realizzabile, da 170 a 200 mc; soppresso l'obbligo di 60 mq di superficie minima per unità ricavata.

Aumentato inoltre il ventaglio delle premialità nei casi di ampliamenti con migliorie per adeguamenti sismici, standard energetici, dotazione di serbatoi per la ritenzione delle acque pluviali, realizzazione di servizi igienici attrezzati per soggetti con disabilità.
Pure la disciplina degli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici "suscettibili di riqualificazione" è stata perfezionata e arricchita. Il bonus standard del 35% può crescere fino al 40, 50 e anche 60% a seconda della varie possibilità previste. Si può ri-edificare una costruzione demolita, riqualificandola, anche mediante la realizzazione di più edifici di volumetria complessiva pari a quella derivante dalla sommatoria della volumetria esistente da demolire, che non può eccedere i 2.500 mc per i fabbricati ad uso residenziale, e i 10.000 mc per i fabbricati a destinazione diversa dalla residenza.

Superato lo scoglio del rischio incostituzionalità, il provvedimento è ora chiamato alla prova del "tiraggio". Per intanto, soddisfazione è stata espressa dall'assessore regionale all'Urbanistica, Marco Scajola: «Come confermato dallo stesso territorio, si tratta di uno strumento utile soprattutto per quei Comuni che non sono ancora in grado di poter disporre di Puc aggiornati, per i quali il Piano Casa costituisce una valida risposta alle esigenze di riqualificazione del patrimonio edilizio espresse dai cittadini».

Le principali novità del piano casa Liguria

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