Urbanistica

Case in convenzione, vincoli superabili dopo cinque anni

di Angelo Busani

Un “massimario” per le compravendite delle unità abitative comprese in interventi di edilizia convenzionata: è il risultato di un lavoro congiunto di Federnotai Lombardia e Anci Lombardia (con il patrocinio di Regione Lombardia e di Confprofessioni) utile per “fare il punto” in una materia molto intricata sia dalla pluralità di interventi legislativi . Il documento sarà presentato domani a Milano, a partire dalle 9, all’auditorium Giorgio Gaber del Grattacielo Pirelli in via Fabio Filzi 22. L’edilizia convenzionata è la parte dell’edilizia residenziale realizzata sulla base di una convenzione con il Comune, stipulata in base all’articolo 35, legge 865/1971 (le cosiddette “convenzioni Peep”) e degli articoli 7 e 8, Dpr 380/2001 (le cosiddette “convenzioni Bucalossi”, ora regolate dall’articolo 18 del Dpr 380/2001).

Vincoli e nullità

Questi vincoli - da cui discendeva la nullità degli atti stipulati in loro violazione - potevano riguardare solo le convenzioni che avevano a oggetto terreni e fabbricati venduti in piena proprietà e non quelli venduti in diritto di superficie. La violazione dei vincoli derivanti da convenzioni in piena proprietà comportava la nullità dei relativi atti. Viene chiarito che questa sanzione di nullità non può riguardare gli atti stipulati dopo la legge 179/1992, che ha abrogato i vincoli della legge 865, ma resta confinata agli atti stipulati in precedenza. È legittimo l’inserimento, nelle convenzioni della legge 865/1971, di disposizioni con le quali le parti, su richiesta del Comune, costituiscano vincoli ulteriori con riguardo ai trasferimenti successivi alla prima alienazione (come un divieto di alienazione o un patto di prelazione). La violazione di queste limitazioni non comporta mai la sanzione della nullità dell’atto, ma “solo” l’applicazione di rimedi di natura obbligatoria, quali la risoluzione per inadempimento o la decadenza dal regime convenzionale.

Sostituzione di convenzione

È possibile sostituire le convenzioni della legge 865/1971 con le convenzioni della legge 10/1977 (ora articolo 18, Dpr 380/2001). La sostituzione può riguardare sia le convenzioni in proprietà, sia quelle in diritto di superficie; e inoltre è possibile con riguardo alle convenzioni in proprietà perfezionate sia prima che dopo l’entrata in vigore della legge 179/1992. La sostituzione comporta che la nuova convenzione ha una durata di 20 (e non più 30) anni, diminuita del tempo trascorso tra la data della convenzione originaria e la data della seconda convenzione; e che sia pagato un corrispettivo, per ogni alloggio edificato, calcolato secondo quanto previsto dalla legge 448/1998 per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà.

Rimozione dei vincoli

La rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione e del canone massimo di locazione contenuti nelle convenzioni (sia in diritto di superficie che di proprietà) è una facoltà concessa solo dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dal primo trasferimento. L’iniziativa è riconosciuta al singolo condòmino e non al Comune. Il condòmino deve pagare al Comune un corrispettivo, proporzionale alla sua corrispondente quota millesimale

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