Urbanistica

Bonus 65% per i condomìni, la quota degli incapienti cedibile in 10 rate alle imprese

di Massimo Frontera

Lo scorso 23 marzo (con 23 giorni di ritardo) è arrivato l'atteso provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che disciplina la cessione dello sgravio fiscale del 65% sugli interventi di efficientamento energetico, relativi alle parti comuni degli edifici, da parte degli inquilini inclusi nella fascia della no tax area. La misura è prevista dalla legge di Stabilità (articolo 1, comma 74) e ha lo scopo di superare le resistenze degli inquilini che, non avendo un reddito Irpef, non hanno neanche l'interesse ad approvare interventi condominiali di miglioramento del livello di efficienza energetica degli immobili. La misura arriva quando mancano poco più di nove mesi di vigenza per lo sgravio del 65 per cento, che infatti decade, salvo proroghe, il 31 dicembre prossimo.

Cessione consentita anche per le spese 2016
Il documento - il provvedimento n.43434 con data 22 marzo, firmato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi - specifica che «il credito cedibile è pari al 65 per cento delle spese a carico del condòmino che si trova nelle condizioni di cui al punto 2.1 (cioè appartenente alla no tax area, ndr), in base alla tabella millesimale di ripartizione, sostenute - per la parte non ceduta sotto forma di credito - dal condomìnio nell'anno 2016 mediante il bonifico bancario o postale previsto dall'articolo 4 Decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007 e successive integrazioni e modificazioni. La cessione del credito è consentita anche per le spese pagate nel 2016 riferite a interventi iniziati in anni precedenti».

Il consenso in una delibera dell'assemblea o in una comunicazione al condomìnio
«La volontà dei soggetti di cui al punto 2.1 di cedere il credito - prosegue ancora la nota dell'e Entrate - deve risultare dalla delibera assembleare che approva gli interventi di riqualificazione energetica o da specifica comunicazione inviata al condomìnio, il quale deve provvedere a comunicarla ai fornitori».

Accettazione esplicita (e facoltativa) del credito da parte delle imprese
A fronte dell'offerta del credito, le imprese devono comunicare espressamente la scelta di accettare il credito: «I fornitori, a loro volta, comunicano in forma scritta al condomìnio di accettare la cessione del credito a titolo di pagamento di parte del corrispettivo per i beni ceduti o i servizi prestati». La formula utilizzata sottolinea implicitamente che il fornitore può rifiutare di accettare il credito.

Credito suddiviso in 10 rate annuali, non convertibile in un rimborso
«Il credito ceduto - si legge al capitolo 6 del provvedimento delle Entrate - è fruibile dal fornitore in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal 10 aprile 2017. La quota del credito che non è fruita nell'anno è utilizzabile negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso».

Credito utilizzabile solo per compensare debiti dell'impresa
«Il credito - precisa la nota delle Entrate - è utilizzato esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni». La compensazione ha fatta utilizzando il modulo F24 «presentato esclusivamente tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell'operazione di versamento».
« Nel caso in cui l'importo del credito utilizzato superiore all'ammontare maturato, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet del servizio telematico Entratel o Fisconline».

La comunicazione all'Agenzia delle Entrate
L'interlocutore con l'Agenzia delle Entrate è il condomìnio, che deve inviare all'Agenzia fiscale, entro il 31 marzo 2017, «mediante apposita comunicazione telematica» (Entratel oppure Fisconline): «il totale della spesa sostenuta nel 2016 per lavori di riqualificazione energetica su parti comuni, l'elenco dei bonifici effettuati per il pagamento di dette spese, il codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito e l'importo del credito ceduto da ciascuno, il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito e l'importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi». Sempre il condòminio deve informare le imprese di aver inviato le informazioni alle Entrate. Il mancato invio di questa comunicazione rende inefficace la cessione del credito.

Sanzioni per i «furbi» (condòmini o imprese)
Per chi ha avviato la procedura di cessione del credito senza averne diritto, anche in forma parziale, scatta il recupero del valore del credito, maggiorato di interessi e sanzione. Identica cosa per le imprese.

Realacci: «Bene, anche se in ritardo, ma serve proroga del bonus»
Il primo commento alla notizia è arrivato dal presidente della Commissione Ambiente della Camera, Ermete Realacci, tra i sostenitori degli sgravi fiscali sulle riqualificazioni edilizie con aumento dell'efficienza energetica. «Positivo siano uscite, seppur in ritardo come avevo ricordato in una interrogazione al Mef presentata insieme ai colleghi Misiani e Braga, le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate su come utilizzare l'ecobonus per i condomini e in particolare sulle modalità con cui i condomini possono cedere il credito con il fisco all'impresa che realizza il lavoro». «Mi auguro che ora - ha aggiunto Realacci - che i condomini possano sfruttare questo nuovo strumento. È comunque già evidente che sarà necessario un suo prolungamento per renderlo efficace».

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sul cosiddetto bonus incapienti

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