Urbanistica

Se i metri quadri dell'abitazione non bastano resta valido il bonus per la prima casa

di Salvina Morina e Tonino Morina

Il bonus “prima casa” spetta nuovamente al contribuente, anche se ha già beneficiato dell’agevolazione per un precedente acquisto. La condizione indispensabile, per beneficiare due volte dello sconto fiscale previsto per l’acquisto della prima casa, è che l’immobile precedentemente acquistato non sia idoneo a sopperire i bisogni abitativi del contribuente e della sua famiglia. È così che la pensano i giudici della Ctp di Enna, che hanno annullato l’atto dell’ufficio che aveva revocato le agevolazioni prima casa (sentenza 1323/2015, udienza del 6 novembre 2015, depositata il 9 novembre 2015). Ecco i fatti. Le Entrate di Enna, con atto di recupero delle agevolazioni “prima casa”, hanno chiesto maggiori imposte dovute per 4.920 euro, più sanzioni e interessi, per un totale di circa 7mila euro. Contro l’atto di recupero emesso dall’ufficio, il contribuente ha presentato ricorso, eccependo la nullità dell’atto e di irrogazione sanzioni in quanto l’immobile precedentemente acquistato con le agevolazioni prima casa non era idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a sopperire ai bisogni abitativi del contribuente e della sua famiglia. In pratica, il contribuente aveva acquistato il precedente immobile appena sposato e senza figli, mentre al momento del secondo acquisto, la famiglia era costituita di 4 persone, visto che nel frattempo erano nati due figli.

Per i giudici tributari, deve essere annullato l’atto emesso dall’ufficio, in quanto la modestissima superficie, complessivamente di metri quadrati 53, non consente in modo assoluto di poter essere utilmente adibita ad abitazione del nucleo familiare del contribuente e della sua famiglia, composto da quattro persone. I giudici ennesi si sono uniformati all’orientamento espresso dalla Corte di cassazione in tema di agevolazioni tributarie e con riguardo ai benefici per l’acquisto della prima casa. Per la Cassazione, con orientamento univoco e consolidato, la norma di favore, nel prevedere, tra le altre condizioni per l’applicazione dell’aliquota ridotta dell’imposta di registro del 4% in luogo del 10%, la non possidenza di altra abitazione, si riferisce, anche alla luce della ratio della disciplina, ad una disponibilità non meramente oggettiva, ma soggettiva, nel senso che ricorre il requisito dell’applicazione del beneficio, anche all’ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive a sopperire ai bisogni abitativi suoi e della famiglia (si vedano, in questo senso, Cassazione, sentenze n. 11564/06, n. 17893/03, n. 10935/03 n. 6492/03, n. 2418/03 e ordinanza 11 febbraio 2009).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©