Urbanistica

Gravi difetti dell'edificio, responsabile anche chi ha eseguito interventi successivi

di Massimo Frontera

La responsabilità decennale per gravi difetti di costruzione o pericolo di rovina dell'edificio non può essere limitata alla sola impresa esecutrice. Ma può essere estesa anche all'impresa che ha eseguito i lavori di manutenzione o interventi successivi. È questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 22553/2015 (II sezione civile) depositata in cancelleria lo scorso 4 novembre.

La decisione prende le mosse da un intervento eseguito su un edificio a Genova. Il condominio ha contestato all'impresa la responsabilità di danni successivi all'intervento di manutenzione straordinaria eseguito sull'immobile (rafforzamento dei solai mediante getto di calcestruzzo con rete elettrosaldata e rafforzamento delle rampe delle scale con la completa ricostruzione delle stesse in cemento armato). A seguito della comparsa di macchie di umidità e fessurazioni sulle pareti esterne e interne del'edificio, il condominio ha aperto un contenzioso con l'impresa attribuendo la causa dei danni all'intervento male eseguito.

Il Tribunale di Genova ha accolto l'sitanza del condominio e ha condannato l'imrpesa a pagare i danni. Ora la Cassazione ha confermato la prima decisione del tribunale, affermando, nelle motivazioni, il principio precedentemente ricordato, richiamando espressamente l'articolo 1669 del codice civile sulla responsabilità decennale postuma dell'impresa.

«La responsabilità ex art. 1669 c.c. - si legge nella sentenza - ben può essere invocata con riguardo al compimento di opere (rectius di interventi di modificazione o riparazione) afferenti ad un preesistente edificio o ad altra preesistente cosa immobile destinata per sua natura a lunga durata, le quali, in ragione di vizi del suolo (su cui la nuova opera si radica) o di difetti della costruzione (dell'opera), rovinino, in tutto o in parte, o presentino evidente pericolo di rovina ovvero gravi difetti (anche essi riferiti all'opera innovativa, non già all'edificio pregresso). Con la conseguenza che anche gli autori di tali interventi di modificazione o riparazione (rectius gli esecutori delle opere integrative) possono rispondere ai sensi dell'art. 1669 c.c. allorché le opere realizzate abbiano una incidenza sensibile o sugli elementi essenziali delle strutture dell'edificio ovvero su elementi secondari od accessori, tali da compromettere la funzionalità globale dell'immobile stesso».

La sentenza n.22553/2015 della Corte di Cassazione

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