Urbanistica

Reverse charge, rivoluzione nel sistema sanzionatorio: la multa diventa fissa

di Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi

Rivoluzione nel sistema sanzionatorio in tema di reverse charge e alcuni adempimenti Iva. Torna la presunzione di ricavi omessi per i prelevamenti non giustificati nell'ambito degli accertamenti bancari. Criteri di proporzionalità confermati nel caso di infedele o omessa dichiarazione.
Questi, in estrema sintesi, i principali aspetti che scaturiscono dall'esame dello schema di decreto in tema di sanzioni amministrative varato venerdì dal Consiglio dei ministri che oscilla, quindi, tra novità e conferme.
Completamente rinnovata rispetto al testo originario del decreto è la disciplina sanzionatoria sul reverse charge. In relazione a tale aspetto la nuova norma prevede l'applicazione di una sanzione in misura fissa, compresa tra 500 e 20mila euro, nell'ipotesi in cui, a seguito di emissione di regolare fattura da parte del cedente/prestatore, il cessionario/committente pur registrando il documento ai fini delle imposte dirette non pone in essere gli adempimenti connessi con l'inversione contabile.

Viceversa qualora manchi totalmente l'annotazione del documento in contabilità, la sanzione si applica in misura proporzionale e può variare dal 5 al 10% dell'imponibile con un minimo di 1.000 euro; tale misura sanzionatoria viene prevista anche nel caso in cui il cedente/prestatore non emetta la fattura (entro quattro mesi dall'operazione) e il cessionario/committente non provveda alla sua regolarizzazione nei successivi trenta giorni.

Si applica la sanzione in misura fissa (da 250 a 10mila euro) nei casi in cui l'Iva è stata erroneamente addebitata e versata dal cedente/prestatore in luogo dell'applicazione del reverse charge, così come, viceversa, in tutte quelle ipotesi in cui è stata utilizzata l'inversione contabile, quando invece l'operazione avrebbe dovuto essere stata soggetta all'assolvimento ordinario dell'imposta. Si ricorda, inoltre, che in tali circostanze è sempre prevista la solidarietà del cessionario/committente con il cedente/prestatore. Tuttavia viene prevista una sanzione più grave, in misura proporzionale dal 90 al 180%, quando l'errore (applicazione dell'inversione contabile invece dell'imposta ordinaria e viceversa) è determinato da intenti fraudolenti.
Infine va segnalato che l'articolo 31 dello schema di Dlgs riscrive il comma 7 dell'articolo 21 del Dpr 633/72 prevedendo che se il cedente o prestatore emette fattura per operazioni inesistenti o in maniera superiore al reale, l'imposta è comunque dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.

Viene soppressa la disposizione che nel primo schema di decreto prevedeva l'applicazione di una sanzione specifica (dal 10 al 50%) per la mancata o inesatta indicazione del soggetto beneficiario delle somme prelevate nell'ambito dei rapporti finanziari. Di conseguenza viene ripristinata la presunzione prevista nell'articolo 32, comma 1, n. 2 del Dpr n. 600/73 secondo cui l'omessa indicazione del soggetto beneficiario in presenza di prelevamenti sospetti potrà comportare l'attribuzione in via presuntiva di ricavi (e quindi poi di reddito) non dichiarati.

Sono state confermate le nuove misure delle sanzioni in tema di dichiarazione infedele e/o omessa, senza recepire le osservazioni delle Commissioni che avevano suggerito un'ulteriore riduzione rispetto a quelle già previste. Nell'articolo 7 del Dlgs n. 472/1997 viene però introdotto un nuovo comma in cui viene statuito che, in tutti i casi in cui non esiste una disciplina specifica al riguardo, nel caso di presentazione di dichiarazione o denunce con un ritardo non superiore a 30 giorni dal termine di ordinario di scadenza, la sanzione prevista per l'omissione è ridotta alla metà.

È stata mantenuta come qualificazione di credito inesistente la definizione di credito privo del «presupposto costitutivo». Tale definizione, in quanto piuttosto vaga, era stato suggerito dalle Commissioni venisse meglio circoscritta, viste anche le elevate sanzioni che sono previste per questo tipo di violazione. Viene confermato che per credito inesistente si intende comunque quello la cui esistenza non sia riscontrabile mediante i normali controlli automatizzati.
Infine viene previsto che in tema di responsabilità dipendente da cessione di azienda o di ramo d'azienda (articolo 14 del Dlgs n. 472/1997), la nuova causa di disapplicazione prevista dal Dlgs si applica in tutte le ipotesi di trasferimento d'azienda nell'ambito di una procedura concorsuale o meta concorsuale. Quindi non solo di cessione ma anche di conferimento. Per le sanzioni amministrati ve- a quanto risulta - la decorrenza sarà fissata al 2017

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