Urbanistica

Ok al modello unico per gli interventi in Superdia: adozione entro 90 giorni

di Massimo Frontera

Appena una limatura introdotta all'ultimo momento al testo dell'accordo sul modulo unico della cosiddetta super Dia che ieri ha ricevuto l'intesa in conferenza unificata nei termini anticipati dal quotidiano di Edilizia e Territorio lo scorso 9 luglio. E con l'ok è scattato il termine di 90 giorni entro il quale le regioni dovranno recepire il nuovo standard.

Rispetto al testo dell'accordo già condiviso da qualche giorno, i tecnici del ministero della Semplificazione hanno solo voluto precisare che le regioni si adeguano recependo «la modulistica della Denuncia di Inizio Attività alternativa al permesso di costruire ai contenuti del modulo unificato e standardizzato» oggetto dell'accordo. Il passaggio sostituisce una frase più generica. Nulla cambia sull'obbligo di adeguarsi entro 3 mesi: «Le regioni - si legge al comma 2 dell'articolo 1 dell'accordo - entro novanta giorni dall'adozione in sede di conferenza unificata, ove non abbiano già provveduto, adeguano, in relazione alle specifiche normative regionali e di settore, la modulistica». E ovviamente nulla cambia nelle 24 pagine del modulo standard (inclusi gli allegati: il modulo sugli eventuali soggetti contitolari dell'intervento e lo schema che accompagna la relazione tecnica).

Resta fermo che l'adeguamento è vincolante per le regioni a stato ordinario e opzionale per le tutte le altre. E sempre che le amministrazioni regionali abbiano già previsto la possibilità per il promotore di scegliere la strada della denuncia di inizio attività in alternativa al permesso di costruire: tra queste ci sono, per esempio, il Lazio, la Lombardia, il Piemonte e la Liguria. Mentre alcun effetto, ovviamente, avrà la semplificazione in quelle regioni nelle quali lo strumento non è previsto, come, per esempio, Toscana ed Emilia Romagna.


Gli interventi che potranno seguire la strada autorizzativa della super Dia sono quelli indicati dall'articolo 22 comma 3 del testo unico edilizia. La denuncia va presentata re allo sportello unico edilizia oppure, per le attività produttive, ai Suap di competenza.

Per quanto riguarda l'attività edilizia, la super Dia in alternativa al permesso di costruire è consentita per i seguenti interventi:

1 ) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
2) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
3) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

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