Urbanistica

Semplificazione edilizia? No grazie. La Sicilia rifiuta i moduli unici di Cil e Cila

di Jada C. Ferrero

La Sicilia si chiama fuori dal processo di semplificazione in edilizia che ha portato le Regioni, dalla scorsa primavera, ad adottare i nuovi moduli, unificati e semplificati, per la comunicazione di inizio lavori (Cil) e per la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) da utilizzare nei Comuni per gli interventi di edilizia libera (regolamentata dal Dpr 380/2001, art. 6, comma 2, che chiarisce quali interventi possano essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo).

Ad esprimere il "no, grazie" è una recente circolare del dipartimento Urbanistica dell'assessorato al Territorio e Ambiente (n. 5/2015 del 10 giugno) trasmessa (con valore di notifica) ai 390 Comuni siciliani e, per conoscenza, a presidenza della Regione, Corte dei conti, i due Tar (Palermo e sede distaccata di Catania), e Consiglio della giustizia amministrativa per la Regione siciliana. Rappresenta la posizione dell'ente sull'introduzione di Cil e Cila sull'isola («Si ritiene dover fornire sulla questione l'avviso di questa amministrazione, stanti le perplessità evidenziate dai Comuni»).
La Sicilia com'è noto è Regione autonoma. Ha competenza legislativa esclusiva in materia di urbanistica (art.14, lett.f dello Statuto). Ne consegue che le disposizioni del Testo unico dell'edilizia (Dpr 380/2001) non operano direttamente nell'ordinamento regionale, a meno che non siano state espressamente recepite nel corpus, con un cosiddetto "rinvio dinamico".
Così era stato fatto ad esempio per la Scia, la segnalazione certificata di inizio attività (regolamentata da L. 241/1990 art.19), accolta invece nel bagaglio normativo regionale (Lr 5/2011, art. 6).

Circa l'adozione della modulistica per Cil e Cila, quindi, la circolare invita le amministrazioni "ad esimersi". La disciplina cui ritiene di doversi attenere a tutt'oggi la Sicilia, precisano gli uffici, è la legge regionale 37 del 10 agosto 1985 ("Nuove norme in materia di controllo dell' attività urbanistico-edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive"), che all'articolo 6 elenca tutte le opere che non sono soggette a nessuna concessione, autorizzazione o comunicazione. Si tratta di: manutenzione ordinaria degli edifici di cui alla lett. a dell' art. 20 della Lr 71/78; recinzione di fondi rustici; strade poderali; opere di giardinaggio; risanamento e sistemazione dei suoli agricoli anche se occorrano strutture murarie; costruzione di serre; cisterne ed opere connesse interrate; opere di smaltimento delle acque piovane; opere di presa e distribuzione di acque di irrigazione da effettuarsi in zone agricole. Tant'è. Non essendo vigente il Tue, per ora in Sicilia niente Cil né Cila.

La circolare 5/2015 della regione Sicilia sui moduli unici semplificati per interventi con Cil e Cila

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