Urbanistica

Lottizzazione abusiva, per l'acquisizione gratuita del terreno non occorre una sentenza penale precedente

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A cura della redazione PlusPlus24 Diritto


Lottizzazione abusiva -Sanzioni - Provvedimento di acquisizione gratuita dell'area da parte della Pa -Necessità dell'accertamento della responsabilità penale dei soggetti - Non sussiste.


L'art. 30 Dpr n. 380 del 2001 prevede l'adozione di atti amministrativi volti a colpire e sanzionare la lottizzazione abusiva di terreni, senza che sia prevista alcuna pregiudiziale penale, cioè di previa verifica della sussistenza della responsabilità penale di cui all'art. 44, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 380/2001, per cui il provvedimento di acquisizione del terreno, in via amministrativa, non deve presupporre alcuna previa pronuncia di una sentenza di condanna penale. Il provvedimento amministrativo non può essere, quindi, equiparato o assimilato alla confisca penale, per cui non valgono i principi fissati dalla Corte di Strasburgo (sentenza Varvara c. Italia,), riguardo a quest'ultima tipologia di misura, ovvero la colpa nella condotta dei soggetti su cui la misura viene ad incidere. In ogni caso, l'azione amministrativa non può di certo considerarsi condizionata dalla mera assenza di un procedimento o di una pronuncia penale, come nella specie, in cui non risulta adottata alcuna pronuncia penale di proscioglimento, per prescrizione, o assolutoria, per insussistenza degli elementi costitutivi del reato.

Consiglio di stato, sez. 6, sentenza del 3 aprile 2018, n. 2082

Lottizzazione abusiva - Lottizzazione materiale - Responsabilità soggettiva - Verifica nel caso concreto - Edificazione in lotto ricompreso in un area oggetto di lottizzazione abusiva - Natura dell'intervento edilizio - Aggravio del carico urbanistico -Non sussiste -Responsabilità per lottizzazione abusiva - Inconfigurabilità.

La lottizzazione materiale o sostanziale consiste nell'inizio della realizzazione di opere finalizzate alla trasformazione urbanistica in zone non adeguatamente urbanizzate ed in violazione della normativa vigente, realizzando quindi un aggravio del carico urbanistico, senza il rispetto della funzione pianificatoria dei Comuni. Ma ai fini dell'estensione delle pesanti conseguenze giuridiche di cui all'art. 30, D.P.R. 380/2001, in presenza di molti acquirenti dei lotti, in cui risulti essere stata divisa la proprietà originariamente unitaria, corre l'obbligo di verificare se gli elementi di tale trasformazione territoriale in termini generali siano riferibili anche al proprietario del singolo lotto. Tanto è imposto dalla necessaria connotazione soggettiva della responsabilità per il fenomeno lottizzatorio. E il proprietario non può essere ritenuto responsabile della trasformazione edificatoria accertata in termini generali nell'area che ha interessato il territorio circostante, se l'attività edificatoria da lui realizzata non comporti alcun aggravio del carico urbanistico, e anche se non abbia alcuna finalità strumentale alla destinazione agricola del terreno, potendosi al più ravvisarsi fenomeni di abusivismo sanzionabili con interventi repressivi.


Consiglio di stato, sez. 6, sentenza del 3 aprile 2018, n. 2081


Lottizzazione abusiva - Lottizzazione cartolare - Tutela anticipata del fenomeno lottizzatorio abusivo - Intento edificatorio -Elementi indiziari - Modalità e contestualità di frazionamento.


L'intento edificatorio connesso alla lottizzazione cartolare di cui all'art. 18 l. n. 47/1985 (rilevante ratione temporis nella specie) può essere dedotto dalle specifiche modalità del frazionamento, qualora dalle stesse risulti, in modo non equivoco, la destinazione a scopo edificatorio del terreno, ovvero da elementi sintomatici rilevanti quali, nella specie, l'unitario contesto temporale del frazionamento dei lotti, della loro dimensione e vendita. In effetti la disposizione che sanziona la lottizzazione cartolare ha come fine principale quello di approntare una tutela anticipata rispetto al fenomeno lottizzatorio abusivo vero e proprio per cui l'integrazione dell'illecito non richiede la materiale edificazione dei lotti, per cu non rileva la circostanza a difesa per cui, a quasi tre anni dall'acquisto dei terreni, non sia stata compiuta alcuna opera di costruzione o progettazione, né è stata mai richiesta alcuna autorizzazione a costruire.


Consiglio di stato, sez. 6, sentenza del 16 marzo 2018, n. 1674


Lottizzazione abusiva - Lottizzazine cartolare o negoziale - Sanzione preventiva - Acquisizione gratuita dell'area da parte della Pa -Elementi indiziari precisi ed univoci - Necessità -Esistenza di una semplice planimetria in assenza di atti negoziali ai fini della ripartizione.

Per la rilevanza delle conseguenze della lottizzazione abusiva (“nuovi insediamenti in potenza privi dei servizi e delle infrastrutture necessari, con conseguente necessità di costituzione o integrazione della necessaria rete di opere di urbanizzazione”), la sanzione, ovvero l'acquisizione del terreno da parte della PA, può intervenire in via addirittura preventiva, ma correlativamente si richiede che l'intento edificatorio in dispregio dell'attività pianificatoria del Comune, sia rivelato da elementi precisi ed univoci, ovvero da un quadro indiziario idoneo a prefigurare un perseguito assetto dell'area, globalmente incompatibile sia con quello esistente che con quello previsto dagli strumenti urbanistici. La lottizzazione abusiva negoziale postula in effetti l'esistenza di atti negoziali o comunque di atti giuridici posti in essere dalla proprietà in funzione di ripartizione di un'area nella prospettiva della relativa edificazione e non è dunque sufficiente l'aver rinvenuto, al momento del sopralluogo, una semplice planimetria senza alcun riferimento di tipo soggettivo né tantomeno sottoscrizioni.

Consiglio di giustizia amministrativa siciliana, sezione consultiva, parere del 5 febbraio 2018, n. 35

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