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Valutazione ambientale/2. Alla Pa amplissimi margini discrezionali, illegittimità limitata ai vizi «abormi»

di M.Fr.

Ambiente - Norme della regione autonoma Valle d'Aosta - Norme in materia di valutazione di impatto ambientale [via] - Provvedimento di via - Rapporti tra provvedimento di via e autorizzazione - Modalità di acquisizione dei pareri - Elenco dei progetti da assoggettare a procedura di via regionale - Elenco dei progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità regionale. - Questione di legittimità costituzionale: artt. 10, 12, 13 e 16, c. 1°, della legge della regione autonoma Valle d'Aosta 20/03/2018, n. 3, nonché gli allegati a e b contenuti nell'allegato a della medesima legge. - Illegittimità costituzionale - Illegittimità costituzionale parziale
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 12, 13, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 20 marzo 2018, n. 3: Il provvedimento unico regionale, introdotto nel cod. ambiente dal d.lgs. n. 104 del 2017, è finalizzato a semplificare, razionalizzare e velocizzare la VIA regionale, nella prospettiva di migliorare l'efficacia dell'azione delle amministrazioni a diverso titolo coinvolte nella realizzazione del progetto. Detto istituto non sostituisce i diversi provvedimenti emessi all'esito dei procedimenti amministrativi, di competenza eventualmente anche regionale, che possono interessare la realizzazione del progetto, ma li ricomprende nella determinazione che conclude la conferenza di servizi. Il provvedimento unico ha, dunque, una natura per così dire unitaria, includendo in un unico atto i singoli titoli abilitativi emessi a seguito della conferenza di servizi che, come noto, riunisce in unica sede decisoria le diverse amministrazioni competenti, e non è quindi un atto sostitutivo, bensì comprensivo delle altre autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto. Esso rappresenta il «nucleo centrale» di un complessivo intervento di riforma che vincola anche le regioni a statuto speciale, in quanto norma fondamentale di riforma economico sociale, riproduttiva - in aggiunta - di specifici obblighi internazionali in virtù della sua derivazione comunitaria. La normativa regionale si pone dunque in contrasto con la disciplina statale, laddove fraziona il contenuto del provvedimento di VIA, limitandosi a contenere le informazioni e le valutazioni necessarie a stimare e a contenere l'impatto ambientale del progetto autorizzato. Nella disciplina posta dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste, il provvedimento di VIA è, infatti, autonomo rispetto agli altri atti autorizzatori connessi alla realizzazione dell'opera, in evidente deroga all'assetto unitario e onnicomprensivo del provvedimento unico previsto dall'art. 27-bis del cod. ambiente.
Corte Costituzionale - Sentenza 19 giugno 2019, n. 147


Via, vas e aia - Artt. 5, 22 e 26 del d.lgs. n. 104/2017 - Allineamento dei diversi schemi e modelli procedimentali - Norme fondamentali di riforma economico-sociale
L'art. 5 del d.lgs. n. 104 del 2017, il quale ha introdotto l'art. 7-bis cod. ambiente, e gli artt. 22 e 26 del medesimo d.lgs. n. 104 del 2017 sono le disposizioni che - in attuazione degli obiettivi di semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale e di rafforzamento della qualità della procedura di valutazione di impatto ambientale - determinano un tendenziale allineamento dei diversi schemi e modelli procedimentali, assegnando allo Stato l'apprezzamento dell'impatto sulla tutela dell'ambiente dei progetti reputati più significativi e, così, evitando la polverizzazione e differenziazione delle competenze che caratterizzava il previgente sistema. L'unitarietà e l'allocazione in capo allo Stato delle procedure relative a progetti di maggior impatto ambientale ha risposto, pertanto, ad una esigenza di razionalizzazione e standardizzazione funzionale all'incremento della qualità della risposta ai diversi interessi coinvolti, con il correlato obiettivo di realizzare un elevato livello di protezione del bene ambientale. In ragione del loro essere «nucleo essenziale della riforma», tali disposizioni sono state qualificate come norme fondamentali di riforma economico-sociale.
Corte Costituzionale - Sentenza 18 aprile 2019, n. 93


Via, vas e aia - Giudizio di valutazione di impatto ambientale - Profili di discrezionalità amministrativa - Limiti del sindacato giurisdizionale
Nel rendere il giudizio di valutazione di impatto ambientale, l'Amministrazione esercita una amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verificazione tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta, al contempo, profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all'apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti; la natura schiettamente discrezionale della decisione finale risente inevitabilmente dei suoi presupposti, sia sul versante tecnico che amministrativo. Di conseguenza, le posizioni soggettive delle persone e degli enti coinvolti nella procedura sono pacificamente qualificabili in termini di interesse legittimo ed è altrettanto assodato che le relative controversie non rientrano nel novero delle tassative ed eccezionali ipotesi di giurisdizione di merito sancite dall'art. 134 c.p.a. Proprio in ragione di tali particolari profili che caratterizzano il giudizio di valutazione di impatto ambientale, la valutazione di legittimità giudiziale, di cui va escluso il carattere sostitutivo, deve essere limitata ad evidenziare la sussistenza di vizi rilevabili ictu oculi, a causa della loro abnormità, irragionevolezza, contraddittorietà e superficialità. Da ciò deriva che il sindacato sulla motivazione delle valutazioni discrezionali deve essere rigorosamente mantenuto sul piano della verifica della non pretestuosità della valutazione degli elementi di fatto acquisiti; non può avvalersi di criteri che portano ad evidenziare la mera non condivisibilità della valutazione stessa; può disporre c.t.u. o verificazione al fine di esercitare più penetranti controlli, con particolare riguardo ai profili accertativi.
Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma, Sezione 2-bis - Sentenza 14 gennaio 2019, n. 449


Acque - Tribunali delle acque pubbliche - Tribunale superiore delle acque pubbliche - Giurisdizione in sede di legittimita' - Controversie assoggettate progetto per la realizzazione di una mini centrale idroelettrica - Assoggettamento del progetto alla valutazione d'impatto ambientale - Decreto amministrativo regionale - Impugnazione - Giurisdizione del tribunale superiore della acque pubbliche - Sussistenza - Fondamento
Appartiene alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche la controversia relativa all'impugnazione del decreto amministrativo con cui una Regione assoggetta alla valutazione d'impatto ambientale un progetto per la realizzazione di una mini centrale idroelettrica, atteso che, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. a) del r.d. n. 1775 del 1933, sono devoluti alla cognizione di tale tribunale tutti i ricorsi avverso i provvedimenti che, pur costituendo esercizio di un potere non propriamente attinente alla materia, riguardino comunque l'utilizzazione del demanio idrico, incidendo in maniera diretta e immediata sul regime delle acque pubbliche.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite civile - Ordinanza 28 dicembre 2018, n. 33656


Interventi edilizi - Stabilimento balneare - Area protetta - Riserva naturale - Area di tutela - Individuazione - Valutazione di compatibilità con il vincolo cui l'area è assoggettata e verifica del suo impatto
La realizzazione sull'area in concessione dello stabilimento balneare di un nuovo corpo di fabbrica da destinare ad ufficio informazioni, bar, servizi igienici e solarium non è assentibile se parte dell'area interessata dall'ampliamento ricade, anche se in parte, nel perimetro della riserva naturale protetta. In presenza di tale dato di fatto, certo ed obiettivo, infatti, da un lato non è consentito l'esercizio di un potere discrezionale escludente la tutela ambientale sebbene minima, dall'altro la libertà di iniziativa economica è limitata dalla protezione che è accordata dalla Costituzione al principio di precauzione ambientale.
Consiglio di Stato, Sezione 5 - Sentenza 28 dicembre 2018, n. 7292


Via, vas e aia - Modifica a progetto già autorizzato e sottoposto a VIA - Nuova sottoposizione a valutazione d'impatto ambientale - Non è richiesta
Non richiede sottoposizione a VIA l'intervento che rappresenta una modifica ad un progetto già autorizzato e sottoposto a VIA, consistente nella realizzazione di un nuovo fabbricato finalizzato ad ottimizzare gli spazi complessivi dell'impianto destinato alla produzione del compost di qualità, che lasci invariata la potenzialità complessiva di trattamento attualmente autorizzata.
Tribunale Amministrativo Regionale UMBRIA - Perugia, Sezione 1 - Sentenza 14 dicembre 2018, n. 680


Via, vas e aia - Giudizio di valutazione ambientale - Potere esercitato dall'amministrazione - Profili di discrezionalità amministrativa e istituzionale - Limiti del sindacato giurisdizionale
Nel rendere il giudizio di valutazione di impatto ambientale, l'Amministrazione esercita una amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico - in quanto tale suscettibile di verificazione tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione - ma presenta, al contempo, profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti e della loro ponderazione rispetto all'interesse all'esecuzione dell'opera o del progetto. Tale apprezzamento è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto ove ricorrano - e siano riscontrabili - emersioni inficianti sub specie della manifesta illogicità o del travisamento dei fatti, nel caso in cui l'istruttoria sia stata omessa, ovvero svolta in modo inadeguato.
Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Brescia, Sezione 1 - Sentenza 20 novembre 2018, n. 1098


Via, vas e aia - Giudizio di via - Profili di discrezionalità amministrativa
Nel rendere il giudizio di valutazione di impatto ambientale, l'amministrazione esercita una amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verificazione tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all'apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti; la natura schiettamente discrezionale della decisione finale risente dunque dei suoi presupposti sia sul versante tecnico che amministrativo (cfr. Cons. Stato, V, 22 marzo 2012, n. 1640).
Tribunale Amministrativo Regionale Molise - Campobasso, Sezione 1 - Sentenza 24 ottobre 2018, n. 621


Via vas e aia - Valutazione di impatto ambientale - Determina di approvazione del progetto preliminare - Definitività agli effetti edilizi e paesaggistici - Decisione di non sottoporre il progetto a VIA - Impugnazione immediata
La valutazione di impatto ambientale costituisce atto immediatamente impugnabile, sia nell'ipotesi in cui essa si concluda con esito negativo, sia che la medesima abbia un epilogo positivo (Consiglio di Stato, sez. IV, 13 settembre 2017, n. 4327). Analoga conclusione deve affermarsi nell'ipotesi, in cui l'amministrazione abbia ritenuto di non sottoporre a v.i.a. un progetto preliminare che, tuttavia, è definitivo quanto agli effetti edilizi e paesaggistici. In questo caso, l'interesse all'impugnazione da parte dei soggetti interessati (residenti in loco e associazioni ambientaliste) è immediato e diretto, potendo (e dovendo), il vizio, a pena di inoppugnabilità, essere necessariamente speso nei confronti di tale atto (la determina di approvazione del progetto preliminare) e non già nei confronti del successivo livello di progettazione definitiva (Consiglio di Stato sez. IV, 9 gennaio 2014 n. 36).
Consiglio di Stato, Sezione 4 - Sentenza 5 aprile 2018, n. 2122


Ambiente - Valutazione di impatto ambientale
La valutazione di impatto ambientale (Via) può essere svolta anche dopo l'approvazione del progetto e potrebbe anche concludersi con l'esclusione dell'assoggettamento del progetto stesso alla valutazione. A confermarlo non è solo il Tar Toscana (sentenza 156 del 30 gennaio 2018), ma anche la Corte di giustizia europea che, dopo un primo pronunciamento di luglio 2017, è nuovamente intervenuta con la sentenza C-117/27 del 28 febbraio scorso.

Via vas aia - Impianto per la produzione di energia elettrica da biomasse - Autorizzazione a effettuare lavori - Annullamento - Verifica dell'assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale - Regolarizzazione a posteriori dell'autorizzazione in base a nuove disposizioni di diritto nazionale successivamente dichiarate incompatibili - Nuova procedura di valutazione - Necessità - Direttiva 2011/92/UE - Diritto dell'energia - Produzione di energia elettrica da biomasse
Qualora un progetto di potenziamento di un impianto per la produzione di energia elettrica non sia stato sottoposto a una verifica preliminare di assoggettabilità a una valutazione di impatto ambientale ai sensi di disposizioni nazionali successivamente dichiarate incompatibili quanto a tale aspetto con la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, il diritto dell'Unione prescrive che gli Stati membri eliminino le conseguenze illecite di detta violazione e non osta a che tale impianto formi oggetto, dopo la realizzazione di tale progetto, di una nuova procedura di valutazione da parte delle nuove autorità competenti al fine di verificare la conformità ai requisiti di tale direttiva e, eventualmente, di sottoporlo a un valutazione di impatto ambientale, purché le norme nazionali che consentono tale regolarizzazione non forniscano agli interessati l'occasione di eludere le norme di diritto dell'Unione o di esimersi dall'applicarle. Occorre altresì tenere conto dell'impatto ambientale intervenuto a partire dalla realizzazione del progetto. Tali autorità nazionali possono considerare, ai sensi delle disposizioni nazionali in vigore alla data in cui esse sono chiamate a pronunciarsi, che una tale valutazione di impatto ambientale non risulti necessaria, nei limiti in cui dette disposizioni siano compatibili con la direttiva di cui trattasi.

Ambiente - Valutazione di impatto ambientale - Esame postumo - Progetto già realizzato - Rspetto di precise condizioni
L'esame "postumo" di un progetto già realizzato per verificare se vada sottoposto a Via è possibile, ma nel rispetto di precise condizioni.
Corte di Giustizia dell'Unione europea, Sezione 6 - Sentenza 28 febbraio 2018, n. 117/17

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