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Inquinamento acustico da ferrovia? I gestori hanno 15 anni per realizzare gli interventi anti-rumore

di Donato Palombella

Il proprietario di una tenuta prospiciente il Lago Maggiore si lamenta dei rumori causati dalla linea ferroviaria che costeggia la proprietà e dista circa 40 metri in linea d'aria dalla propria abitazione. Il problema maggiore, a suo dire, è rappresentato dai convogli merci che transitano in orario notturno. Il malcapitato proprietario sollecita a più riprese il gestore dell'infrastruttura ferroviaria ad adottare misure finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico. Il gestore, da parte sua, rappresenta di aver programmato un piano di risanamento acustico ma, per effetto dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni, non avrebbe potuto effettuare a breve l'intervento richiesto; precisa che il Ministero dell'Ambiente non avrebbe ancora completato l'iter autorizzativo. Ciliegina sulla torta: il proprietario viene a sapere che era previsto il potenziamento della linea ferroviaria con conseguente aumento del traffico... e dei rumori. Per fare il punto della situazione, chiede ufficialmente al gestore della rete, al ministero dell'Ambiente e alla Regione Lombardia, informazioni riguardanti lo stato dei procedimenti finalizzati all'adozione di misure di mitigazione dell'impatto acustico nell'area di proprio interesse.

Diffida dopo l'accessoa gli atti
L'accesso agli atti fornisce un quadro della situazione. Il gestore, nonostante avesse già acquisito i contributi delle Regioni e dei Comuni, non avrebbe tutte le carte in regola; in particolare, non avrebbe adempiuto alle prescrizioni formulate dal ministero dell'Ambiente in sede di Conferenza Unificata. A questo punto il proprietario diffida gli enti responsabili a porre in essere le attività di propria competenza necessarie a garantire il risanamento acustico nell'area di interesse. Vista l'inerzia dell'amministrazione, si rivolge al giudice amministrativo invitandolo ad obbligare l'amministrazione a concludere il procedimento nei termini di legge e comunque entro un tempo ragionevole.

Il parere del Tar
Il Tar Roma (Sez. III, sentenza del 26 giugno 2019 n. 8328), in primo luogo, rileva che il procedimento per l'approvazione e realizzazione del Piano di risanamento acustico rientra nei procedimenti amministrativi regolati dalla Legge n. 241 del 1990. Sottolinea che il silenzio dell'amministrazione a fronte delle richieste dell'interessato viola l'art. 2 della Legge 241/90 che impone l'adozione di un provvedimento espresso in un congruo termine.

Non ci sono ostacoli urbanistici
Il Tar evidenzia che il Comune, costituito in giudizio ad adiuvandum per sostenere la tesi del proprio cittadino, ha evidenziato che non esistono ragioni di tipo urbanistico o procedurale che contrastano con la realizzazione delle opere necessarie a ridurre l'inquinamento acustico.

Il piano del rumore fissa i tempi
Il giudice amministrativo ricorda che la materia è disciplinata da norme ben precise. L'art. 10, comma 5, della legge quadro sul rumore (Legge n. 447/1995) impone alle società che gestiscono servizi pubblici di trasporto e le relative infrastrutture, di predisporre specifici piani per il contenimento del rumore. Per quanto riguarda le infrastrutture ferroviarie, il Dpr 18 novembre 1998 n. 459 (regolamento sull' inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario) prevede i valori limite. Il Dm Ambiente del 29.11.2000 fornisce le direttive per la redazione del piano di contenimento del rumore ferroviario ed impone precisi obblighi a carico dei gestori; questi ultimi, entro il 5 agosto 2002 avrebbero dovuto procedere alla mappatura acustica del territorio (individuando le aree in cui era stimato o rilevato il superamento dei limiti previsti) e trasmettere i relativi dati agli Enti interessati (Ministero dell'Ambiente, Regioni e Comuni); entro il 5 febbraio 2004, avrebbero dovuto predisporre il piano di risanamento acustico e sottoporlo all'approvazione degli enti locali competenti.

Gli elementi del piano di risanamento acustico
Il Tar ricorda quali sono gli elementi principali del piano di risanamento acustico, ovvero:
- l'individuazione degli interventi e le modalità di realizzazione;
- l'indicazione dei tempi e dei costi degli interventi;
- l'ordine di priorità di esecuzione di ciascun intervento.

Quindici anni per eseguire le opere
Il giudice ricorda che l'art. 2, comma 2, del Dm stabilisce espressamente che "gli obiettivi di risanamento previsti dal piano devono essere conseguiti entro quindici anni". Di conseguenza, poiché la mappatura acustica e il piano di risanamento acustico sono stati predisposti dal gestore a dicembre del 2003, le relative opere avrebbero dovuto essere eseguite entro dicembre 2018. Il che dimostra il ritardo-inadempimento degli enti preposti.

Il Tar "bacchetta" tutti gli Enti coinvolti
Il Tar rileva che le barriere avrebbero dovuto essere "realizzate" (e non solo programmate) entro il 2011. A questo punto il giudice richiama all'ordine tutti gli Enti coinvolti nel procedimento, ciascuno per le proprie responsabilità. Il gestore della rete sarebbe rimasto inerte nonostante i ripetuti solleciti del ministero dell'Ambiente. Quest'ultimo avrebbe atteso ben sette anni per chiedere al gestore le integrazioni al piano. In sostanza, il Tar Roma ritiene che ricorrono tutti gli elementi costitutivi del silenzio-inadempimento e, di conseguenza, ordina al ministero dell'Ambiente e al gestore della rete ferroviaria di concludere il procedimento con un provvedimento espresso nel nel termine di 90 giorni.

La sentenza del Tar

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