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Aeroporti, l'estensione del vincolo di inedificabilità deve essere determinata dall'Enac

di Andrea Magagnoli

Il vincolo di edificabilità nelle aree confinanti con zone aeroportuali deve essere determinato da un apposito provvedimento dell' Enac . La Corte di Cassazione con sentenza n.16247/2019 depositata lo scorso 15 aprile individua il principio di diritto per il quale spetta all'Enac (Ente nazionale per l'aviazione civile) competente per territorio, la determinazione dei divieti di edificazione nelle zone che interessano la navigazione aerea.

La corte di Appello di Palermo condannava l' imputato per reati edilizi, a seguito della realizzazione di manufatti abusivi in zona adiacente ad un installazione aeroportuale; secondo i giudici di appello infatti in tali zone non sarebbe stato possibile effettuare nessuna attività edilizia, dato l' espresso divieto previsto dalla normativa.

Il costruttore condannato, ritenendosi leso nei propri diritti ricorreva per Cassazione.
La questione viene risolta facendo riferimento al codice della navigazione, che delimita l' 'esecuzione delle opere in certe zone. In particolare il codice, al fine di garantire la sicurezza del traffico aereo , prevede diverse competenze dell' Enac, attribuendogli il compito di individuare le zone da sottoporre a vincolo nelle sedi limitrofe agli aeroporti, e di precisare i potenziali ostacoli per la navigazione aerea nonché i presunti pericoli per la stessa, in maniera conforme alla normativa tecnica internazionale.

Secondo il modello normativo, pertanto incombe in capo agli enti locali nell'esercizio delle proprie competenze, l' adeguamento dei propri strumenti di pianificazione alle prescrizioni dell' Enac che governano il settore.

Pertanto nelle zone adiacenti alle installazioni aeroportuali, non vige un vincolo di inedificabilità assoluta, bensì una serie di limiti che possono cambiare da zona a zona, posto che le prescrizioni dell'Enac possono essere diverse.

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